Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza: è necessario attaccarne le fondamenta logico-giuridiche con argomenti specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di non limitarsi a una mera riproposizione delle difese già esaminate. Questo caso diventa una lezione fondamentale su come strutturare un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante sollevava diverse questioni, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. I motivi principali del ricorso si concentravano su tre punti cardine:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La contestazione di vari aspetti della determinazione della pena, tra cui il riconoscimento della recidiva, l’aumento per la continuazione e il diniego delle attenuanti generiche.
3. L’erroneo, a suo dire, riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto in toto le sue argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità, rilevando vizi insanabili nella struttura stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte offrono spunti preziosi per comprendere i requisiti di un ricorso efficace. La Corte ha analizzato separatamente i motivi, evidenziandone per ciascuno le criticità.
La Genericità dei Motivi sulla Tenuità del Fatto e sulla Pena
I primi due motivi di ricorso sono stati definiti “aspecifici”. Questo termine tecnico indica che le censure erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già affrontato in modo “preciso e concludente” tali doglianze, con una motivazione logica e coerente. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario criticare specificamente il ragionamento seguito dal giudice d’appello per respingerle. In altre parole, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, non ignorarla.
La Manifesta Infondatezza sul Nesso Teleologico
Il terzo motivo, riguardante la presunta incompatibilità tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha chiarito che i due istituti operano su piani diversi e non sono in conflitto. La continuazione si riferisce alla riconducibilità di più reati a un unico programma criminoso. Il nesso teleologico, invece, attiene alla relazione strumentale tra due specifici reati, dove uno è commesso per realizzare l’altro. La loro coesistenza è, pertanto, logicamente e giuridicamente possibile. La Corte ha così confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva errata. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, puntuale e critico nei confronti della sentenza impugnata. Non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Deve, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte illogicità o le violazioni di legge. In assenza di questo sforzo argomentativo, la dichiarazione di inammissibilità è una conseguenza quasi inevitabile.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per ‘aspecificità’?
Un ricorso è ritenuto aspecifico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile che l’aggravante del nesso teleologico coesista con l’istituto della continuazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica. La continuazione riguarda la presenza di un unico disegno criminoso che lega più reati, mentre il nesso teleologico si riferisce alla relazione strumentale tra un reato e un altro.
Perché il motivo sulla tenuità del fatto è stato respinto come aspecifico?
Perché il ricorrente non ha mosso una critica specifica alla motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni. La Corte territoriale aveva già spiegato in modo logico le ragioni per cui la causa di non punibilità non era applicabile, e il ricorso non ha contestato efficacemente tali ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43743 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di m doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato del loro convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomen giuridici ai fini dell’esclusione dell’esimente. La Corte di merito ha fatto corretto uso del di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconosci della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli e di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01),
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il riconoscimento del recidiva, l’eccessività dell’aumento di pena disposto per la continuazione, nonché il diniego d circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod, pen., è aspecifico fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appe e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedan pagine 5/6);
Rilevato che la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato il riconoscimento de circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondata; i giudi appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui non sussi un’incompatibilità logico-giuridica tra l’istituto della continuazione e la circostanza aggr del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo al strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, Rv. 2731 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Consigl re estensore