Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze sono Generiche e Ripetitive
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34959/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della decisione della Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Le principali doglianze sollevate dal ricorrente si concentravano su due aspetti:
1. L’attendibilità del riconoscimento: Si contestava la validità dell’identificazione effettuata da un teste appartenente alla polizia giudiziaria.
2. La sussistenza dell’elemento soggettivo: Si metteva in dubbio che l’imputato fosse consapevole della provenienza illecita dei beni, elemento necessario per configurare il reato di ricettazione.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, queste stesse questioni erano già state ampiamente discusse e decise dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione precisa e concludente per respingerle.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nel carattere ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’ dei motivi presentati. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di diritto o evidenziato vizi logici nella sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già vagliate e disattese.
La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già esposto una ‘pluralità di elementi idonei’ a dimostrare la responsabilità penale, basandosi su apprezzamenti di fatto che non possono essere riesaminati in sede di legittimità, a meno che non siano manifestamente illogici o contraddittori, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (come le testimonianze o i documenti), ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e priva di contraddizioni.
Nel caso specifico, la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. Le doglianze erano una mera riproduzione di quelle già affrontate in appello. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte territoriale aveva già vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le critiche difensive, rendendo così il ricorso privo di fondamento legale.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi nella sentenza impugnata. Proporre un ricorso basato sulla semplice riproposizione delle stesse difese già respinte non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è aspecifico, cioè generico, o quando è meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza individuare vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il motivo presentato in Cassazione è una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni e lamentele già sollevate e decise nel giudizio di appello, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità della decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio d motivazione in ordine all’attendibilità del riconoscimento effettuato dal test polizia giudiziaria ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reat ricettazione, è aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesi doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del mat probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini preci concludenti dalla Corte territoriale;
che i giudici dell’appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corrett argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, 279437; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv. 277635; Sez. 2, n 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713), le doglianze difensive in tema d individuazione personale, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, i particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione);
che la Corte di merito ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.