Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere le Stesse Difese non Paga
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non basta avere ragione: bisogna saperlo dimostrare nel modo corretto. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale del processo penale: presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e già discussi, equivale a una sconfitta certa. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure precise e pertinenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto e messo in vendita merce contraffatta, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di impugnazione si concentravano su due aspetti principali: una presunta violazione di legge riguardo agli elementi costitutivi dei reati e un vizio di motivazione, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata provata ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, cruciale per il funzionamento del sistema giudiziario.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’appello. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘aspecifici’ e ‘reiterativi’. Vediamo cosa significa:
1. Reiterazione delle Doglianze: Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni e critiche alla ricostruzione dei fatti già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può semplicemente chiedere a un nuovo giudice di rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
2. Aspecificità dei Motivi: Le censure non individuavano errori di diritto specifici o vizi logici manifesti nella sentenza d’appello. Erano, invece, lamentele generiche sulla valutazione del materiale probatorio.
3. Solidità della ‘Doppia Conforme’: I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, riprendendo e consolidando le argomentazioni del giudice di primo grado. In presenza di una cosiddetta ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione con motivazioni coerenti, il ricorso in Cassazione deve essere particolarmente incisivo per poter essere accolto.
4. Insindacabilità degli Apprezzamenti di Fatto: La ricostruzione dei fatti, basata sull’analisi delle prove, è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere insoddisfatti della decisione precedente. È necessario strutturare un ricorso che evidenzi vizi specifici della sentenza impugnata, che possono essere violazioni di norme di legge o difetti gravi nel ragionamento logico-giuridico del giudice. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già vagliate e respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve offrire alla Corte nuovi e validi spunti di riflessione giuridica, non una mera richiesta di riconsiderare i fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘aspecifici’ e ‘reiterativi’?
‘Aspecifici’ significa che sono troppo generici e non identificano un errore preciso nella decisione precedente. ‘Reiterativi’ significa che ripropongono questioni già sollevate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi profili giuridici rilevanti per la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La valutazione delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorren lamenta violazione dell’art. 43 e 648 cod. pen. nonché vizio di motivazion ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. cod. pen. e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzio fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi (vedi pag. 4 sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.