Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Stupefacenti
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato una condanna per spaccio di lieve entità. Questo caso offre spunti cruciali su come formulare un ricorso efficace e su quali argomenti la Suprema Corte non può prendere in considerazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e il vaglio di legittimità
L’imputato ha basato la sua difesa su tre pilastri: un’errata valutazione delle prove, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’ingiusta applicazione dell’aggravante della recidiva.
### Il Primo Motivo: La Valutazione delle Prove
Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a suo carico, chiedendo di fatto una rilettura alternativa dei fatti. La Cassazione ha prontamente respinto questo motivo, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
### Il Secondo Motivo sul ricorso inammissibile: Le Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato ricorso inammissibile per aspecificità. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva negato le attenuanti evidenziando l’assenza di elementi positivi e il comportamento negativo dell’imputato. Un ricorso efficace deve demolire il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a riproporre una richiesta.
### Il Terzo Motivo: La Questione della Recidiva
Infine, l’imputato chiedeva che non venisse applicata la recidiva. La Cassazione ha ritenuto anche questo motivo aspecifico. I giudici di merito avevano logicamente motivato la loro decisione, evidenziando le numerose condanne precedenti per reati simili. Questi precedenti, secondo la Corte, non delineavano un episodio occasionale, ma un vero e proprio ‘modus vivendi’ criminale, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La motivazione di fondo risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Il primo era una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il secondo e il terzo erano ‘aspecifici’, ovvero non criticavano puntualmente e con argomenti giuridici pertinenti le ragioni esposte nella sentenza d’appello. In sostanza, il ricorso non ha superato il filtro di ammissibilità perché non ha identificato vizi di legge o di logica manifesta nella decisione impugnata, ma si è limitato a riproporre le tesi difensive già respinte nei gradi di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere la sua riforma. È necessario individuare e argomentare con precisione i vizi che la inficiano, siano essi violazioni di legge o difetti gravi di motivazione. Chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove o non confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge. In particolare, un motivo chiedeva una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e gli altri due erano aspecifici, poiché non contestavano in modo mirato le argomentazioni della sentenza d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. In pratica, si limita a riproporre le proprie tesi difensive o a esprimere un generico dissenso, senza spiegare perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato dal punto di vista logico o giuridico.
Come ha giustificato la Corte il mantenimento della recidiva?
La Corte ha confermato la recidiva basandosi sulle numerose condanne precedenti dell’imputato per reati in materia di stupefacenti. Secondo i giudici, questa cronologia criminale non indicava un fatto occasionale, ma un consolidato ‘modus vivendi’ (stile di vita) dedito all’attività illecita, giustificando così l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PAN NARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutaz alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta privo di specificità in quanto non confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato l’assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, nonché i comportamento negativo dell’imputato;
Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, risulta aspecifico, avendo í giudici di meri affrontato la questione con motivazione logica e coerente, evidenziando la sussistenza di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, tali d escludere la natura occasionale del fatto e configurare, semmai, un consolidato modus vivendi dell’imputato (v. p. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025