Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Conduce alla Condanna
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli procedurali più comuni e insidiosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione, in particolare riguardo alla contestazione della recidiva, possa portare a una pronuncia sfavorevole e a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico punto: la contestazione della mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in modo netto e definitivo, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ossia, se la recidiva fosse stata correttamente applicata o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “aspecifico”. Ma cosa significa esattamente? Secondo i giudici, il ricorrente non si è confrontato in modo efficace con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. La decisione impugnata, si legge nell’ordinanza, era caratterizzata da una “lineare e coerente logicità”.
Per presentare un ricorso efficace, non è sufficiente esporre una tesi difensiva generica; è indispensabile analizzare punto per punto il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziarne le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a sollevare la questione della recidiva senza però smontare la costruzione logico-giuridica che aveva portato la Corte d’Appello a confermare la condanna. Questa mancanza di un confronto critico e specifico ha reso il motivo di ricorso debole e, in ultima analisi, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo con argomenti precisi, pertinenti e direttamente collegati alla motivazione del provvedimento che si intende censurare. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza precedente, poiché la genericità equivale, agli occhi della Suprema Corte, a una mancata difesa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto “aspecifico” dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Significa che l’argomentazione presentata dal ricorrente era generica e non contestava in modo puntuale e critico le argomentazioni logiche e coerenti esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1877 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 30/09/1962
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28590 /24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recidi – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024