Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi dell’Appello non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure precise e legalmente ammissibili. Questo caso evidenzia come la genericità dei motivi e la riproposizione di questioni già decise possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze economiche significative per il proponente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite la sua difesa, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano confermato la sua responsabilità penale. Tra i punti cruciali del ricorso vi era il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che l’imputato fosse stato trovato in una ‘zona adiacente’ alla propria abitazione, una circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto mitigare la valutazione della condotta. Tuttavia, questa tesi era già stata respinta dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano ‘consentiti dalla legge in sede di legittimità’. Questo significa che le censure mosse alla sentenza d’appello non rientravano tra quelle che possono essere esaminate dalla Cassazione, la quale non riesamina i fatti ma valuta solo la corretta applicazione della legge.
Motivi Aspecifici e Preclusi: Un Ostacolo Insormontabile
Il cuore della decisione risiede nella natura delle doglianze, definite ‘aspecifiche e precluse’.
* Aspecifiche: Le critiche erano formulate in modo generico, senza individuare con chiarezza e precisione i presunti errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
* Precluse: Si trattava di questioni già esaminate e decise correttamente dai giudici di merito, che non potevano essere semplicemente riproposte in sede di legittimità sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza articola il suo ragionamento in tre passaggi logici.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero costituiti da doglianze non ammissibili, proprio a causa della loro genericità.
In secondo luogo, ha considerato che la sentenza della Corte d’Appello non presentava alcuna illogicità. I giudici di merito avevano fornito una motivazione lineare e coerente per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis, ancorandola all’infondatezza della tesi difensiva sulla ‘zona adiacente’. Inoltre, la Cassazione ha precisato che la questione della recidiva non era stata oggetto del giudizio d’appello e, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in quella sede.
Infine, la Corte ha rilevato che, data l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente doveva essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare motivi specifici, pertinenti e che denuncino vizi di legge o di motivazione palesemente illogica. La presentazione di un ricorso inammissibile, basato su censure generiche, non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche. Questo serve da monito sulla necessità di una redazione tecnica e rigorosa degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ritenuti ‘aspecifici e preclusi’, ovvero generici, non specificamente argomentati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di non applicare la causa di non punibilità, giudicando la motivazione dei giudici di merito come logica e correttamente basata sull’infondatezza della tesi difensiva dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 29/04/1992
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 142 Abbruzzese
NRG 27205/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e precluse;
Considerato infatti che la sentenza impugnata non presenta alcuna delle illogicità segnalate nel ricorso, avendo la Corte di appello escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. con motivazione lineare, ancorata all’infondatezza della prospettazione difensiva dell’essere stato trovato l’imputato in “zona adiacente” all’abitazione, e che la esclusione della recidiva non era stato oggetto del giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.