Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, una barriera che impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario smontare criticamente e punto per punto le argomentazioni del giudice precedente. Analizziamo come la genericità dei motivi abbia portato alla conferma di una condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite: Sosteneva che la presenza di un terzo soggetto non identificato fosse una mera connivenza passiva e non il risultato di un accordo criminoso.
2. La mancata sostituzione della pena detentiva: Richiedeva l’applicazione di sanzioni alternative al carcere, come la semidetenzione o la libertà controllata, ritenendo illogica la motivazione del diniego.
L’Analisi della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili per la loro ‘aspecificità’. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: L’Aggravante delle Più Persone Riunite
I giudici hanno osservato che il ricorso non si confrontava affatto con quanto già stabilito dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva motivato in modo congruo l’esclusione della semplice connivenza, valorizzando elementi che dimostravano un previo concerto tra i partecipanti al reato. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quella motivazione, si è limitato a riproporre la propria tesi difensiva. Questo atteggiamento rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: La Mancata Concessione delle Pene Alternative
Anche la seconda doglianza è stata ritenuta aspecifica. La Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse tenuto conto della ‘trama motivazionale’ del provvedimento impugnato. La Corte d’Appello, infatti, aveva ampiamente spiegato le ragioni del diniego delle sanzioni sostitutive, citando due elementi ostativi di grande peso:
– Una precedente condotta di evasione.
– I plurimi precedenti penali a carico dell’imputato.
Ignorare queste specifiche motivazioni e lamentare una generica ‘illogicità’ non costituisce un valido motivo di ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il ricorrente non può limitarsi a presentare una propria ricostruzione dei fatti o a esprimere un semplice disaccordo con la sentenza precedente. È suo onere individuare con precisione i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice d’appello e dimostrare come questi abbiano inficiato la decisione. In questo caso, l’incapacità di confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale ha trasformato il ricorso in un atto privo della specificità richiesta dalla legge, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha conseguenze severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e immediatamente esecutiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, non una sterile riproposizione di tesi già respinte. La specificità non è un formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti ‘aspecifici’, ovvero non contestavano in modo puntuale e critico le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le tesi difensive.
Qual è la differenza tra ‘connivenza’ e ‘previo concerto’ in questo caso?
Sebbene non definita esplicitamente, la decisione evidenzia che la Corte d’Appello aveva escluso la ‘mera connivenza’ (una presenza passiva e consapevole) in favore di un ‘previo concerto’ (un accordo pianificato prima del reato), che costituisce un legame più forte tra i correi e giustifica l’aggravante delle più persone riunite.
Quali elementi hanno impedito la concessione di pene alternative al carcere?
La concessione di sanzioni sostitutive è stata negata sulla base di due elementi specifici evidenziati dalla Corte d’Appello: una precedente condotta di evasione e i plurimi precedenti penali dell’imputato, considerati ostativi all’applicazione di misure alternative alla detenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE SERIGNE RAGIONE_SOCIALE NOME (CUI 04VX6AI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza del circostanza aggravante delle più persone riunite, in particolare sostenendo la connivenza del terzo soggetto non identificato – non è consentito perché è pr di specificità, in quanto non si confronta con quanto sostenuto dal giudic appello a pag. 1 e 2 della motivazione, ove correttamente si esclude la connive con congrua motivazione, che valorizza altresì elementi del fatto che denotano previo concerto;
rilevato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicit della motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detenti con le sanzioni sostitutive della libertà controllata o della semidetenzione, consentito perché aspecifico, atteso che non tiene conto della trama motivaziona del provvedimento impugnato, che a pag. 3 dà ampiamente conto degli elementi che ostano all’applicazione della sanzione sostitutiva (una condotta di evasion i plurimi precedenti penali);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente