Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un esempio emblematico ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi e della presentazione di nuove censure solo in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenuto responsabile per la detenzione di sostanze stupefacenti, decideva di impugnare la sentenza ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una riforma della decisione di secondo grado, contestando diversi aspetti della valutazione compiuta dai giudici.
I Motivi del Ricorso e la Loro Criticità
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su tre motivi principali, a cui se ne è aggiunto un quarto nel corpo dell’atto:
1. Assenza della finalità di spaccio: Si contestava che la detenzione della sostanza fosse finalizzata alla vendita, sostenendone un uso diverso.
2. Mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto: La difesa chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ritenendo il reato di lieve entità.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso una riduzione di pena basata sulle circostanze generiche.
4. Mancato riconoscimento dell’attenuante specifica (art. 62, n. 4 c.p.): È stata inoltre sollevata, per la prima volta, la questione relativa a un’ulteriore circostanza attenuante.
Questi motivi, sebbene apparentemente pertinenti, nascondevano delle criticità procedurali che si sono rivelate fatali per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato attentamente i motivi proposti, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Le ragioni di questa decisione sono duplici e offrono importanti spunti di riflessione.
In primo luogo, i primi tre motivi sono stati giudicati aspecifici. La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una ‘congrua motivazione’ su tutti i punti contestati. Il ricorso, invece di criticare specificamente le argomentazioni della sentenza di secondo grado, si limitava a riproporre le stesse tesi già respinte, senza un confronto reale e puntuale con la decisione impugnata. Questo rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
In secondo luogo, la censura relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è stata considerata inammissibile perché dedotta per la prima volta in sede di legittimità. La Cassazione non può esaminare questioni che non siano state preventivamente sottoposte al giudice d’appello. Introdurre nuovi elementi in questa fase del giudizio è contrario ai principi del processo penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia processuale. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Questo caso insegna che per avere successo in Cassazione non basta avere ragione nel merito, ma è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evitando di introdurre elementi di novità non ammessi in quella sede.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico e non criticano specificamente la motivazione della sentenza precedente, oppure se vengono sollevate questioni nuove, mai discusse nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le contestazioni sono vaghe e non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già respinte senza un’analisi critica della decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dal giudice, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4010 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo – aventi ad oggetto, rispettivamente, l’assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – sono aspecifici, a fronte di una congrua motivazione fornita, sui punti, dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3).
Osservato che la censura contenuta nel terzo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è dedotta per la prima volta in questa Sede ed è, quindi inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.