Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un’importante lezione su cosa accade quando i motivi di appello sono generici e ripetitivi, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i criteri che governano il giudizio di legittimità e le conseguenze per chi non li rispetta.
Il Caso in Analisi: un Appello Davanti alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione del giudice di merito, ma le sue argomentazioni sono state considerate dalla Corte di Cassazione come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nel grado precedente. In sostanza, l’atto di appello non introduceva nuovi e specifici profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare le stesse doglianze.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come la funzione del giudizio di Cassazione non sia quella di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella natura ‘aspecifica’ e ‘meramente riproduttiva’ dei motivi del ricorso. La Corte ha osservato che le censure erano già state ‘adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici’ dal giudice di merito. In particolare, è stato richiamato un principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24476/2010), secondo cui il giudice ha un potere discrezionale nel sostituire una pena detentiva breve con una pena pecuniaria. La Corte d’Appello aveva esercitato tale potere in modo corretto, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale.
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non semplici divergenze di valutazione. La mera ripetizione di argomenti già sconfitti rende l’impugnazione un esercizio futile e contrario ai principi di economia processuale.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per ogni difensore: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per avere successo, è essenziale formulare motivi di ricorso nuovi, specifici e pertinenti, che attacchino la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per l’assistito, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la precisione tecnica e la specificità delle censure sono requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando aspecifici o meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le argomentazioni sono generiche e non individuano in modo preciso e puntuale gli errori di diritto o i vizi logici nella motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME VALLE PIANA il 28/02/1977
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 170 Rizzo
NRG 27330/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, in cui la Corte appello, facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 COGNOME, Rv. 247274, ha, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., richiamati dall’art. 58 I. n. 698 del 1981);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.