Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare la violazione della legge. Tuttavia, questo strumento richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile, come quello analizzato nell’ordinanza n. 6654/2024 della Corte di Cassazione, non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Vediamo perché.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Vicenza per una violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, aggravata dalla recidiva nel biennio. La sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione, che non è stato neppure esaminato, ma in un vizio procedurale fondamentale: l’aspecificità dei motivi di ricorso.
Il Principio dei Motivi Specifici
Secondo l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Questo significa che non è sufficiente lamentarsi genericamente della sentenza, ma è necessario indicare con precisione le critiche, sia di fatto che di diritto, mosse alla decisione impugnata. Il ricorso deve contenere un’argomentazione che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice d’appello, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite (n. 8825/2016). Secondo questo orientamento, un atto di impugnazione è inammissibile quando è privo di una critica argomentata alla decisione che si contesta. Il ricorso in esame era stato giudicato proprio in questi termini: “privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici”. In pratica, il difensore si era limitato a esporre delle lamentele generiche, senza costruire un vero e proprio dialogo critico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Tale carenza rende l’atto d’impugnazione inutile e, per legge, inammissibile.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per esonerarlo da tale pagamento, confermando che l’inammissibilità per colpa del ricorrente comporta quasi automaticamente questa sanzione pecuniaria. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: nel processo penale, la forma è sostanza. Un ricorso mal formulato non viene esaminato e produce effetti negativi per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero privi di una critica chiara e argomentata contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano aspecifici?
Significa che il ricorso non conteneva un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Invece di contestare specifici passaggi o argomentazioni del giudice d’appello, si limitava a lamentele generiche, rendendo l’atto non idoneo a essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECOGNOME) nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione, con proprio dife avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di c quella del Tribunale di Vicenza dì condanna del predetto per il reato di cui codice strada, con la recidiva nel biennio (in Pozzoleone, 1/6/2019)
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentaz rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al r cassazione);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cor 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024