Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 14 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 17 maggio 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto in tempo di notte, il 10 aprile 2019, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, quanto a tre aspetti: mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuta eccesiva severità della pena inflitta.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Tutti i motivi, peraltro, risultano meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 2-5 della sentenza impugnata), con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.