Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza n. 30235/2024 della Corte di Cassazione offre un importante monito sull’importanza della chiarezza e specificità nella redazione degli atti giudiziari. In questo caso, un ricorso inammissibile ha portato non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni aggiuntive per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: Tentato Furto Aggravato
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso in concorso con altre persone. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole del delitto previsto dagli articoli 110, 56, 624 e 625 del codice penale. A pesare sulla posizione dell’imputato vi era anche l’aggravante della recidiva, a testimonianza di precedenti condanne.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Impugnazione e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede proprio nell’analisi del motivo di ricorso presentato. La difesa lamentava un generico “vizio di motivazione” della sentenza d’appello. Tuttavia, come sottolineato dai giudici, per contestare efficacemente una decisione non basta una critica generica; è necessario un confronto puntuale e argomentato con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Indeterminatezza: Le censure sollevate erano così vaghe da non permettere di comprendere quali fossero i punti specifici della decisione d’appello contestati.
2. Aspecificità: Le argomentazioni erano del tutto astratte, prive di qualsiasi “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza. In pratica, la difesa non ha spiegato perché e in quali passaggi la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel suo ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti generici, ma deve costituire una critica mirata e circostanziata. I giudici hanno evidenziato come le deduzioni del ricorrente fossero totalmente scollegate dal contenuto della sentenza impugnata, rendendo impossibile un esame nel merito. Quando un ricorso è formulato in termini così astratti, si trasforma in un atto sterile che non assolve alla sua funzione di controllo di legittimità sulla decisione. La conseguenza inevitabile, in questi casi, è una declaratoria di ricorso inammissibile, che preclude ogni ulteriore discussione sulla colpevolezza o sulla pena.
Le Conclusioni: Requisiti di Ammissibilità del Ricorso
La pronuncia in esame è un chiaro insegnamento per ogni operatore del diritto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema precisione. È fondamentale identificare i passaggi illogici o errati nella motivazione della sentenza impugnata e costruire su di essi una critica argomentata, specifica e pertinente. La genericità e l’astrattezza sono nemiche di un’efficace difesa tecnica. La decisione si conclude, come da prassi in questi casi, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria che aggrava ulteriormente le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della conclamata indeterminatezza e aspecificità dei motivi presentati, i quali erano formulati tramite argomentazioni astratte e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il delitto di tentato furto aggravato in concorso (artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.), ulteriormente aggravato dalla recidiva (art. 99, comma 4, cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Milano 1’8 agosto 2023);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata nel suo complesso considerata, è inammissibile in ragione sia della conclamata indeterminatezza dei rilievi censori sviluppati – dai quali non è dato comprendere neppure quali siano i punti della decisione impugnati -, sia della aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto articolate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024