Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Generiche Non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi di impugnazione formulati in modo generico e non specifico. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto le doglianze di un ricorrente, confermando la sentenza di condanna e ribadendo principi fondamentali in materia di recidiva e determinazione della pena. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, presentava ricorso per cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, sostenendo una violazione di legge e un difetto di motivazione. Con il secondo, lamentava un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. I giudici di legittimità hanno esaminato entrambi i motivi, riscontrando in essi una manifesta infondatezza e una genericità tali da non consentire un esame nel merito. La decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e consolidate nel diritto processuale penale. Esaminiamo i punti chiave che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
La Corretta Applicazione della Recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per l’applicazione della recidiva. Era stato evidenziato come il ricorrente avesse a suo carico numerosissimi precedenti penali, anche specifici, dimostrando una “assoluta indifferenza agli effetti deterrenti delle rispettive condanne”. Questo comportamento, unito alla commissione dei nuovi reati, era stato interpretato come sintomo di una “accresciuta capacità criminale”, giustificando pienamente l’aggravante contestata.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito un principio cardine: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che elencano i criteri per la commisurazione della sanzione (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). Il controllo della Corte di Cassazione (il cosiddetto sindacato di legittimità) non può entrare nel merito della quantificazione della pena, a meno che la decisione del giudice non sia palesemente arbitraria, illogica o priva di una motivazione sufficiente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione, rendendo la censura del ricorrente una generica critica non ammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione, per avere speranza di essere accolto, deve basarsi su critiche specifiche, puntuali e giuridicamente fondate. Non è sufficiente lamentare genericamente la severità di una pena o l’applicazione di un’aggravante. È necessario individuare e dimostrare precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice di merito. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di esporre il ricorrente a ulteriori spese e sanzioni.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato respinto?
È stato respinto perché considerato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua applicazione sulla base dei numerosi precedenti specifici del ricorrente, che dimostravano una sua accresciuta capacità criminale e un’indifferenza verso le precedenti condanne.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta?
No, di regola la Corte di Cassazione non può riesaminare la misura della pena. La sua quantificazione è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di arbitrio, illogicità o è priva di una motivazione adeguata, condizioni che non si sono verificate in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l’applicazione con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 4, ove ha evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosissimi precedenti, anche specifici, per i quali aveva dimostrato assoluta indifferenza agli effetti deterrenti delle rispettive condanne, e come con la commissione dei reati per cui si procede avesse manifestato un’accresciuta capacità criminale;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente