Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivazioni Generiche
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che le motivazioni del ricorso siano specifiche, pertinenti e fondate. In caso contrario, si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, che non solo impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche ulteriori conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come motivazioni generiche e manifestamente infondate portino a tale esito.
I Fatti: La Fuga e il Ferimento dell’Agente
Il caso trae origine da un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, nel tentativo di sottrarsi a un controllo, aveva azionato la marcia del proprio veicolo per darsi alla fuga. In quel frangente, un agente di polizia era rimasto incastrato con una parte del corpo nello sportello del veicolo in movimento. Solo dopo alcuni metri, l’agente era riuscito a liberarsi, riportando lesioni. L’imputato veniva quindi condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza e lesioni aggravate.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Travisamento della prova: Sosteneva che i giudici di merito avessero frainteso le dichiarazioni rese, affermando che la chiusura dello sportello non fosse stata un’azione da lui voluta e che, pertanto, non vi fosse l’intenzione di ferire l’agente.
2. Prescrizione del reato: Eccepiva che il reato di lesioni, al momento della pronuncia della sentenza d’appello, fosse già estinto per prescrizione.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta e sfavorevole per il ricorrente.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito una nuova valutazione dei fatti, cristallizzando la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre alla conferma della colpevolezza, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato chiaramente perché i motivi addotti non fossero meritevoli di accoglimento.
Per quanto riguarda il presunto travisamento, i giudici hanno definito le argomentazioni ‘generiche e meramente assertive’. La Corte ha sottolineato che il punto focale non era la volontarietà della chiusura dello sportello, ma l’azione volontaria di mettere in marcia il veicolo per fuggire. È stata questa condotta, finalizzata alla fuga, a rappresentare la causa principale dell’evento e del conseguente ferimento dell’agente. L’argomento difensivo è stato quindi ritenuto irrilevante e non idoneo a scalfire la logicità della sentenza impugnata.
In relazione alla prescrizione, la Corte ha liquidato il motivo come ‘manifestamente infondato’. Tenendo conto delle aggravanti contestate e della recidiva, i termini per la prescrizione del reato di lesioni non erano affatto decorsi al momento della decisione della Corte d’Appello. Il calcolo effettuato dalla difesa era, quindi, palesemente errato.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, né può basarsi su critiche generiche alla sentenza. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è necessario individuare vizi specifici di legittimità, come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. In assenza di tali elementi, l’impugnazione si trasforma in un atto processuale sterile, che comporta unicamente un aggravio di spese per il condannato e conferma in via definitiva la sua responsabilità penale.
Perché il motivo di ricorso basato sul travisamento dei fatti è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto generico e meramente assertivo. La Corte ha stabilito che la causa principale del ferimento non era l’intenzione di chiudere lo sportello, ma la decisione volontaria di avviare il veicolo per fuggire, rendendo l’argomentazione difensiva irrilevante.
Il reato di lesioni era prescritto al momento della sentenza d’appello?
No. La Corte di Cassazione ha giudicato il motivo manifestamente infondato, poiché, considerando le aggravanti e la recidiva contestate all’imputato, il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 25/10/1966
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di travisamento delle dichiarazioni rese dal verbalizzante sulle modalità con cui l’imputato aveva cagionato lesioni all’agente perché la chiusura dello sportello non era stata da lui voluta: è, infatti, l’azionamento della marcia del veicolo, per darsi alla fuga, la causa prima del fatto (l’agente era, infatti rimasto incastrato nello sportello e solo dopo alcuni metri era riuscito a liberarsi).
E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la prescrizione del reato di lesioni che, con le aggravanti e la ritenuta recidiva, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consiglier elatore
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Il Pres d nte