Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un Appello è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede precisione e rigore. Un errore formale o una motivazione debole possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente il caso e comportando ulteriori costi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico di come e perché un ricorso possa essere respinto senza nemmeno un’analisi nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di due soggetti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in appello, i due imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: entrambi erano inammissibili. Vediamo nel dettaglio perché questa decisione è stata inevitabile.
Il Primo Motivo: Un Vizio Formale Non Riferibile ai Ricorrenti
Il primo motivo di ricorso si basava sulla mancata traduzione in lingua araba della sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte ha rapidamente rilevato una criticità decisiva: questa eccezione era stata sollevata in appello con riferimento a un terzo imputato, che non era parte del presente ricorso.
Questo dimostra un principio fondamentale del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti alla posizione del soggetto che li solleva. Non è possibile ‘ereditare’ motivi di doglianza altrui. Di conseguenza, per i due ricorrenti, tale motivo è stato considerato irrilevante e quindi inammissibile.
Il Secondo Motivo: Critiche Generiche sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo riguardava un aspetto sostanziale: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena. Anche in questo caso, il ricorso inammissibile è stato una conseguenza diretta della sua formulazione.
I ricorrenti, secondo la Corte, non hanno mosso critiche specifiche e puntuali alla decisione della Corte d’Appello. Si sono limitati a una lamentela generica, senza confrontarsi con la motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ che i giudici di secondo grado avevano fornito per giustificare sia la pena inflitta sia il diniego delle attenuanti. In sostanza, non basta dire che la pena è ‘troppo alta’; è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice che ha portato a quella conclusione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni. È un giudizio di legittimità, dove si contesta l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il primo motivo era proceduralmente viziato perché non riguardava i ricorrenti. Il secondo motivo era sostanzialmente debole perché non andava oltre una generica lamentela. I giudici di legittimità hanno ribadito che non è loro compito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, soprattutto quando quest’ultimo ha fornito una motivazione completa e non contraddittoria. La mancanza di un confronto critico e argomentato con le ragioni della sentenza d’appello rende il motivo di ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e la formulazione di critiche specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate. Le lamentele generiche o i vizi procedurali che non toccano direttamente la posizione del ricorrente sono destinate a fallire.
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità: comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro per ciascun ricorrente), rendendo il tentativo di impugnazione non solo inutile, ma anche oneroso.
Posso basare un ricorso su un motivo che riguardava un altro imputato nel processo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente alla posizione giuridica di chi lo solleva. Nel caso esaminato, la questione della mancata traduzione era stata sollevata per un altro coimputato e, pertanto, è stata ritenuta irrilevante e inammissibile per i ricorrenti attuali.
È sufficiente lamentarsi di una pena troppo severa per ottenere uno sconto in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile su questo punto perché i ricorrenti non si sono confrontati in modo specifico con la motivazione logica e coerente fornita dalla Corte d’Appello. Una semplice lamentela sulla severità della pena, senza argomentazioni giuridiche che ne dimostrino l’illegittimità o la manifesta irragionevolezza, è considerata un motivo generico e quindi inammissibile.
Cosa comporta una dichiarazione di ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOMENOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO – Montassar + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione in lingua araba della sentenza di primo grado era stato dedotto in appello con riferimento al solo imputato NOME COGNOME, oggi non ricorrente, e che pertanto deve essere considerato inammissibile;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con conseguente eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione logica, coerente e puntuale fornita in proposito dalla Corte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024