Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Generiche Costano Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede argomentazioni specifiche e critiche puntuali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può anche comportare significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come motivazioni generiche e non pertinenti portino a una declaratoria di inammissibilità e a una condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bari per detenzione ai fini di spaccio di oltre cento grammi di cocaina. La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della prima decisione, aveva rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 22.000 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero rispettato i principi sulla dosimetria della pena e sul calcolo degli aumenti per la continuazione del reato.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La difesa del ricorrente ha incentrato le proprie censure sulla presunta violazione delle regole che governano la quantificazione della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere tali argomentazioni. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati erano manifestamente infondati per diverse ragioni:
* Genericità: Le critiche erano formulate in modo vago, senza un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
* Natura Fattuale: Il ricorso tendeva a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione del diritto.
* Mancanza di Critica: Non veniva mossa una critica necessaria e circostanziata alle ragioni che avevano fondato la decisione della Corte d’Appello, come richiesto anche dalla consolidata giurisprudenza (richiamando la sentenza Galtelli delle Sezioni Unite).
In sostanza, il ricorso non è riuscito a individuare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a una sterile contrapposizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ragionamento della Corte d’Appello pienamente coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità. La pena era stata correttamente determinata, partendo dai minimi edittali. Inoltre, i giudici avevano persino riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, facendole prevalere sull’aggravante della recidiva, con un costrutto motivazionale giudicato esente da lacune logico-giuridiche.
Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso è apparso non solo infondato, ma anche dilatorio. La Corte ha sottolineato che un ricorso è inammissibile quando, come in questo caso, non supera un primo vaglio di serietà e pertinenza. La sua palese infondatezza ha quindi portato alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione comporta conseguenze pratiche ben precise. Per legge, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non è tutto. Considerando il carattere palesemente dilatorio e l’evidente infondatezza del ricorso, la Corte ha ritenuto conforme a giustizia condannare il ricorrente anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, non può essere utilizzato come uno strumento per ritardare l’esecuzione di una condanna attraverso argomentazioni pretestuose o prive di fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e basati su questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa del carattere palesemente dilatorio e infondato del suo ricorso.
Come ha valutato la Corte la pena stabilita in appello?
La Corte ha confermato che la pena era stata correttamente determinata, basandosi sui minimi di legge e con una motivazione coerente e priva di vizi logici, che includeva anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLIGNANO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma decisione del Tribunale Bari in data 18/01/2023, ha rideterminato la pena n confronti dì COGNOME NOME NOME anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per la ipotesi di detenzione, ai fini di spaccio di oltre cento grammi di so stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattame sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria del pena e degli aumenti da apportare per la continuazione.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impug non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente co risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si s pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi appl sulla base di criteri minimi edittali., con il riconoscimento dì circostanze att generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e con costr motivazionale privo di lacune logico giuridiche.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024