Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi non adeguatamente formulati. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di un imputato condannato per furto, sottolineando due principi fondamentali del processo penale: il corretto calcolo della prescrizione in caso di recidiva e la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha basato l’impugnazione su due principali argomenti: in primo luogo, ha sostenuto che il reato fosse ormai estinto per prescrizione; in secondo luogo, ha contestato la dichiarazione di responsabilità, riproponendo questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Il Calcolo della Prescrizione per il Recidivo
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha chiarito che il reato, commesso il 1° settembre 2016, non era affatto prescritto. All’imputato era stata contestata e ritenuta la ‘recidiva reiterata’ ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale. Questa circostanza ha comportato un significativo aumento del tempo necessario a prescrivere, calcolato aumentando di due terzi la pena massima prevista per il furto e applicando un ulteriore aumento ai sensi dell’art. 161 c.p. Di conseguenza, il termine di prescrizione è stato posticipato al 1° settembre 2026.
La Genericità dei Motivi d’Appello e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché non consentito in sede di legittimità. La difesa si è limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può risolversi in mere ‘doglianze di fatto’, ovvero in una richiesta di rivalutazione delle prove. I motivi devono invece contenere una critica argomentata e specifica contro la logica della sentenza impugnata, dimostrando perché essa sia errata nell’applicazione della legge o viziata nella motivazione. In assenza di tale specificità, i motivi risultano solo apparenti e non assolvono alla loro funzione tipica, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si basa su due pilastri. In primo luogo, il principio per cui il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le circostanze aggravanti, come la recidiva, che ne prolungano i termini in modo significativo. Ignorare questo aspetto rende il motivo di ricorso manifestamente infondato. In secondo luogo, viene riaffermato il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nella sentenza d’appello, non può essere accolto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. La mera riproposizione di argomenti già vagliati non è sufficiente. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono gravose: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte manifestamente infondati (l’errato calcolo della prescrizione) e in parte generici, limitandosi a ripetere argomentazioni già respinte in appello senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Come influisce la recidiva reiterata sulla prescrizione del reato?
Secondo l’ordinanza, la recidiva reiterata comporta un notevole aumento del tempo necessario per la prescrizione del reato. Nel caso specifico, ha causato un aumento di due terzi della pena massima, a cui si è aggiunto un ulteriore prolungamento del termine, posticipando la data di estinzione del reato.
Cosa significa che un motivo di ricorso si risolve in ‘mere doglianze di fatto’?
Significa che il ricorrente sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti del processo e le prove, un’attività che è preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di fungere da terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3323 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/02/1956
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 3481/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la prescrizione del reato – è manifestamente infondato in quanto il reato è stato commesso in data 01/09/2016 ed è stata ritenuta la recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cod. pen., per cui, operato l’aumento di du terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l’aumento ulteriori due terzi ai sensi dell’art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026.
Rilevato che il secondo motivo – che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è consentito in sede legittimità in quanto fondato su mere doglianze di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere COGNOME ensore
Il Presidente