Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza
L’esito di un processo penale non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. Spesso, si tenta la via del ricorso in Cassazione. Tuttavia, affinché la Suprema Corte possa esaminare il caso nel merito, il ricorso deve superare un vaglio di ammissibilità. Un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi approfondita, comportando conseguenze significative per chi lo ha proposto. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su due punti principali: la quantificazione dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra reati e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La condotta illecita alla base della condanna era caratterizzata da una notevole continuità e frequenza, essendosi protratta per circa un anno con numerosissime cessioni a cadenza settimanale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44299/2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla valutazione dei motivi di ricorso come ‘manifestamente infondati’. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero così palesemente prive di pregio da non meritare un esame di merito. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello è diventata definitiva, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione sulla base di una valutazione di congruità e logicità delle motivazioni della sentenza impugnata.
Sulla Continuazione del Reato
Il primo punto contestato riguardava l’aumento di pena di nove mesi inflitto per la continuazione. La Cassazione ha osservato che tale aumento era stato correttamente commisurato dai giudici di merito alla gravità concreta del fatto. Le ‘numerosissime cessioni settimanali, protrattesi per circa un anno’ costituivano un elemento fattuale più che sufficiente a giustificare la sanzione applicata. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
Sul Diniego delle Circostanze Generiche
Anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la decisione di merito inattaccabile. La sentenza impugnata aveva ‘ampiamente motivato’ tale scelta, basandola sulla ‘continuità dell’attività illecita’. Questo elemento, indicativo di una particolare intensità del dolo e di una non occasionale devianza, è stato considerato un valido motivo per negare il beneficio, dimostrando un corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere liberamente i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso si rivelano generici o manifestamente infondati, l’esito è la dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici, come le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende, che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico sia per quanto riguarda la contestazione sull’aumento di pena per la continuazione, sia per il diniego delle attenuanti generiche.
Come ha giustificato la Corte la misura dell’aumento di pena per la continuazione?
La Corte ha ritenuto l’aumento di pena di 9 mesi per la continuazione pienamente giustificato e commisurato alla gravità dei fatti, caratterizzati da numerosissime cessioni illecite a cadenza settimanale, protrattesi per la durata di circa un anno.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44299 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l’aumento a titolo di continuazione (mesi 9) è stato commisurato a fronte di numerosissime cessioni settimanali, protrattesi per cìrca un anno; altttancs dica g per il diniego delle generiche, ampiamente motivato sulla base de la continuità dell’attività illecita;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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