Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico in Cassazione
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco si fanno più stringenti. Non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un esempio chiaro ci viene da una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questo caso per capire quali sono i limiti di un ricorso in sede di legittimità e le conseguenze di una sua presentazione errata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che ha solo parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena a sette mesi di reclusione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso per Cassazione.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
Il ricorso dell’imputato si basava su tre motivi principali:
1. Carenza di prova e illogicità della motivazione: si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
2. Violazione di legge processuale: si metteva in dubbio la corretta applicazione delle norme procedurali che avevano portato alla conferma della sua responsabilità.
3. Eccessiva onerosità della pena: si denunciava una violazione dell’art. 133 del codice penale, sostenendo che la pena inflitta fosse sproporzionata.
Tutti e tre i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando le ragioni per cui il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito. Vediamo nel dettaglio le motivazioni della decisione.
Primo Motivo: Genericità e Rivalutazione del Merito
Il primo motivo è stato giudicato generico e inammissibile. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorrente, invece di denunciare vizi specifici, ha tentato di proporre una rilettura alternativa delle prove, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questo è un errore comune ma fatale: la Cassazione non può ricostruire i fatti, ma solo controllare la coerenza del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Responsabilità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse ampiamente e logicamente dimostrato la responsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le presunte violazioni di norme processuali sono state smentite dagli atti stessi, rendendo la doglianza palesemente priva di fondamento.
Terzo Motivo e la Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, la critica sulla quantificazione della pena è stata respinta perché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Secondo un principio consolidato, la graduazione della pena, basata sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è adeguata e non illogica. Nel caso di specie, i giudici avevano fornito un congruo riferimento agli elementi considerati per stabilire la condanna, esercitando correttamente il loro potere discrezionale.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo per denunciare vizi di legittimità specifici e non per tentare una nuova, e non consentita, valutazione dei fatti di causa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, miravano a una nuova valutazione delle prove (non permessa in Cassazione) e contestavano aspetti, come la misura della pena, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta logica e sufficiente.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa da un giudice?
No, se la contestazione riguarda unicamente la presunta eccessività della pena. La sua quantificazione è un potere discrezionale del giudice di merito. Si può ricorrere in Cassazione solo se vi è una palese violazione di legge nella sua applicazione o se la motivazione a supporto è totalmente mancante o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questa specifica vicenda, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43037 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43037 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE NOME nato a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta da! Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza de 30.11.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato limitatamente alla pena rideterminata in mesi sette di reclusione – conferman nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 03.06.2021 dal Tribunale Pavia che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato, in concorso, per il di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen. e lo condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di carenza e illog della motivazione in relazione a palese carenza probatoria, è generico per prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fa sorreggono le richieste, e per altro verso è indeducibile anche perché mira a rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova; tendendo in sostanza ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiv esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincime veda in particolare pag. 5).
Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali così come risu anche da pag. 5 della sentenza impugnata, nella quale è confermata dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell’imput quale autore della condotta lesiva;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge relazione all’art.133 cod. pen. per eccessiva onerosità della pena, non è conse dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secon l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anch relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravan attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giu merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevan vedano, in particolare pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.