Ricorso inammissibile: quando la contestazione sulla pena viene respinta
Quando si impugna una sentenza, i motivi del ricorso devono essere solidi e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si contesta la valutazione del giudice sulla pena. L’ordinanza in esame sottolinea come non sia sufficiente criticare genericamente la motivazione, ma sia necessario dimostrare una sua manifesta illogicità, pena la condanna a ulteriori spese.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava l’applicazione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nell’applicare la legge e non aveva motivato adeguatamente la sua decisione sul trattamento sanzionatorio.
Il problema del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha ritenuto il ricorso presentato del tutto infondato. Il fulcro della decisione si basa sul principio per cui non è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sul trattamento punitivo, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente. In questo caso, i giudici supremi hanno constatato che la sentenza della Corte d’Appello (in particolare a pagina 2) conteneva una motivazione sufficiente e logica riguardo all’applicazione della recidiva, avendo preso in considerazione le argomentazioni difensive.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che il motivo del ricorso era “indeducibile”, ovvero non poteva essere proposto in quella sede. La valutazione sulla congruità della pena e sull’applicazione delle aggravanti, come la recidiva, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione coerente. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”, la critica del ricorrente è stata giudicata inammissibile.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello. In secondo luogo, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza impugnata, e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione del giudice.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dal giudice perché manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo era “indeducibile” perché contestava una valutazione (quella sulla pena) che era stata supportata da una motivazione sufficiente e logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione l’applicazione della recidiva?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la decisione, come nel caso di specie, dove la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inidoneità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’applicazione della recidiva, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, sulla recidiva, pag. 2 della sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore