Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Droga
Quando un ricorso giunge dinanzi alla Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una disamina approfondita del merito della vicenda. A volte, come nel caso in esame, il verdetto è di ricorso inammissibile. Questa ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando e perché i motivi di appello vengono ritenuti ‘manifestamente infondati’, chiudendo di fatto le porte a un’ulteriore discussione del caso. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un giovane uomo era stato ritenuto colpevole di un reato legato agli stupefacenti, con una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, pena sospesa. L’imputato, non accettando la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: L’analisi della difesa
La strategia difensiva si è articolata su tre punti principali, volti a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
La presunta carenza di prove
In primo luogo, la difesa ha lamentato un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di colpevolezza. Si sosteneva che non vi fossero prove sufficienti per ricondurre la sostanza stupefacente all’imputato, soprattutto alla luce di una perquisizione domiciliare che non aveva portato al ritrovamento di droga.
La richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Il secondo motivo si concentrava sull’erronea applicazione della legge. La difesa riteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale, una norma che avrebbe portato alla non punibilità dell’imputato.
La contestazione sulla pena
Infine, il terzo motivo criticava la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerate eccessivamente severe rispetto alla realtà dei fatti.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato i motivi presentati, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ritenendo i motivi di appello privi di fondamento in modo evidente e palese.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato in modo puntuale perché ciascun motivo del ricorso fosse manifestamente infondato.
La conferma della responsabilità penale
Sul primo punto, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato la responsabilità dell’imputato. La decisione non si basava solo sulla sua presenza al momento della cessione dello stupefacente, ma anche su un altro elemento cruciale: durante la perquisizione domiciliare, pur non essendo stata trovata la droga, era stato rinvenuto materiale per il suo confezionamento. Questo elemento, secondo i giudici, era sufficiente a supportare l’accusa, rendendo la motivazione della sentenza di merito esente da vizi.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131 bis c.p. La ragione è puramente quantitativa: il ‘dato ponderale’ dello stupefacente rinvenuto non era affatto esiguo, e tale quantità era di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La congruità della pena
Infine, per quanto riguarda la pena, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. Le circostanze attenuanti generiche erano state negate per la mancanza di elementi favorevoli all’imputato. La pena inflitta, superiore al minimo edittale, era stata giustificata adeguatamente già in primo grado, e la conferma da parte della Corte d’Appello è stata ritenuta legittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di cassazione: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se, come in questo caso, la sentenza impugnata è ben argomentata e priva di vizi evidenti, un ricorso inammissibile è l’esito più probabile. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione della prova, come il collegamento tra l’imputato e il materiale di confezionamento, e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di illogicità manifesta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione ‘manifestamente infondati’, ovvero privi in modo evidente di fondamento logico e giuridico.
Perché non è stato applicato l’articolo 131 bis c.p. sulla ‘particolare tenuità del fatto’?
L’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stata esclusa perché la quantità di sostanza stupefacente sequestrata (‘dato ponderale’) è stata giudicata ‘non esigua’, un fattore che impedisce di qualificare il reato come di minima offensività.
La mancanza di stupefacente durante la perquisizione domiciliare è sufficiente a escludere la colpevolezza?
No, secondo la Corte non è sufficiente. In questo caso, la colpevolezza è stata confermata sulla base di altri elementi, come il coinvolgimento diretto dell’imputato nella cessione e il ritrovamento, presso la sua abitazione, di materiale destinato al confezionamento della droga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 27/04/2000
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 giug.n9 2024 la Corte di bt> GLYPH (-e appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 4 /a.pi -31- f 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; é
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto provata la riconducibilità all’imputato della sostanza trovata in possesso dell’Agasi anche alla luce dell’infruttuosa perquisizione domiciliare nei confronti del COGNOME operata dalla P.G.;
che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di causa nell’ambito dell’art. 131 bis cod. pen.;
che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato in ordine all’iter motivazionale seguito per confermare la penale responsabilità dell’imputato dando rilevo al fatto che gli operanti della P.G. sono intervenuti all’atto della cessione dello stupefacente tra l’imputato e l’COGNOME e dalle risultanze della perquisizione domiciliare ove, pur non essendo stato trovato stupefacente è invece stato rinvenuto materiale atto al suo confezionamento;
che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’invocato art. 131 bis cod. pen. sulla scorta del dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e dando rilievo alla quantità non esigua di questo;
che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello romana da un lato ha escluso la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della mancanza di elementi favorevoli alla loro concessione e dall’altro ha correttamente confermato la dosimetri della pena inflitta dal Giudice di primo grado discostandosi dal minimo edittale dando
rilievo alla mancanza di resipiscenza dell’imputato il quale, dopo la condanna punita con la messa in prova, continuava a delinquere;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore il Presid