Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 19 maggio 2023 la Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Imperia, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha determinato in mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena complessivamente inflitta a NOME per i reati di cui agli artt. 4 della I. 110/1975 e 61 numero 2 cod. pen., 612 comma 2 (art. 339) cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato il vizio di motivazione con riguardo all’aumento per la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen., nel quadro del travisamento di elementi di giudizio sussistenti in favore del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile.
In proposito, infatti, e per come riportato nella sentenza impugnata, il motivo qui in esame deve ritenersi limitato al solo reato satellite ex art. 612 comma 2 cod. pen. come già sollevato in appello. Già il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la continuazione, poi confermata dal giudice dell’appello, in relazione al reato di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen., ritenendo tale aumento congruo al fatto che, nella sua materialità, risulta grave e attestante un dolo spiccato, nonché il portato di una personalità negativa del prevenuto, desumibile dai precedenti penali e dalla circostanza che lo stesso si era recato all’appuntamento con COGNOME armato di coltello con il quale lo minacciava e tentava di colpirlo anche quando era riverso al suolo sia con il coltello che con una pietra. Si tratta di motivazione che il ricorrente non supera individuando un vizio manifesto, come necessario, bensì opponendo solo una sua personale lettura dei dati, inammissibile in questa sede.
Il ricorso dunque (inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il C sigliere esten7ore
Il Presidente