Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di mesi sette di reclusione, riconosciuta la continuazione, in relazione ai reati ascrittigli (artt. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. – capo a) e 424 cod. pen. – capo b).
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione di legge ex 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza di appello, fatto rinvio per relationem a quella di primo grado, senza spiegare le ragioni per le quali è stata disattesa la tesi difensiva) è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, versate in fatto.
Rilevato che la Corte territoriale ha fatto ineccepibile rinvio per relationem alla sentenza di primo grado soltanto per quanto concerne la ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato (cfr. p. 3 della sentenza di appello; cfr., nel senso che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), mentre ha puntualmente confutato le doglianze di cui ai motivi di gravame, con particolare riferimento alle giustificazioni addotte dall’imputato per la condotta di danneggiamento posta in essere per un asserito stato di esagitazione dovuto all’assunzione di farmaci.
Rilevato, altresì, che, secondo i giudici di secondo grado, la tesi difensiva è rimasta indimostrata (cfr. p. 4) e, anzi, sconfessata dai plurimi precedenti per condotte anche specifiche (danneggiamento e lesioni personali) realizzati in un ampio lasso temporale (1990 – 2019) reputati espressione di indole violenta, costantemente tenuta nel tempo ed evidentemente non giustificata da estemporanea assunzione di medicinali.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente