Ricorso Inammissibile: Quando la Tesi Difensiva è Generica e Sconfessata dai Fatti
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto uso degli strumenti procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la debolezza della tesi difensiva, se scontrate con una solida motivazione del giudice di merito, possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame della vicenda.
Il Caso: Dalla Condanna per Danneggiamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, per i reati di danneggiamento aggravato. La pena inflitta era di sette mesi di reclusione.
Contro la sentenza di appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In sintesi, si accusava la Corte territoriale di aver confermato la condanna senza un’adeguata analisi, limitandosi a fare riferimento (per relationem) alla sentenza di primo grado e senza spiegare perché la tesi difensiva fosse stata rigettata. Tale tesi sosteneva che l’imputato avesse agito in un presunto stato di esagitazione, causato dall’assunzione di farmaci.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due argomenti principali: la legittimità della motivazione per relationem a determinate condizioni e l’infondatezza manifesta della tesi difensiva.
La Motivazione per Relationem
Uno dei punti chiave della decisione riguarda l’uso della motivazione per relationem. La Corte ha chiarito che non è vietato per un giudice d’appello fare riferimento alla sentenza di primo grado, specialmente per la ricostruzione dei fatti. Questo è pienamente legittimo quando le due decisioni di merito (primo e secondo grado) sono basate su criteri omogenei e presentano una struttura logica uniforme. In tali casi, le due sentenze si integrano a vicenda, creando un’unica struttura argomentativa che può essere sottoposta al vaglio di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente utilizzato questo strumento limitatamente alla ricostruzione fattuale, procedendo poi a confutare puntualmente i motivi di gravame.
Un ricorso inammissibile per la Genericità delle Deduzioni
Il secondo e decisivo punto riguarda la tesi difensiva. La Corte Suprema ha evidenziato come la difesa si fosse limitata a prospettare deduzioni generiche, di natura prettamente fattuale, inadatte a un giudizio di legittimità. La giustificazione basata sull’assunzione di farmaci è stata ritenuta non solo indimostrata, ma addirittura smentita dai fatti. I giudici hanno infatti valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato per condotte simili (danneggiamento e lesioni personali), commessi in un arco temporale molto vasto (dal 1990 al 2019). Questa lunga storia criminale è stata interpretata come espressione di un’indole violenta e non come il risultato di un’estemporanea assunzione di medicinali.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre valutazioni di fatto. L’appello era stato respinto con una motivazione logica e coerente, che aveva preso in esame le doglianze della difesa e le aveva rigettate con argomenti pertinenti. La tesi dell’esagitazione da farmaci è stata considerata una mera allegazione difensiva, priva di riscontri probatori e palesemente contraddetta dalla personalità dell’imputato, come emersa dai suoi precedenti. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, non riuscendo a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un importante principio per chi intende adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. È necessario, invece, individuare vizi specifici – di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione – nella sentenza impugnata. La decisione sottolinea inoltre che giustificazioni basate su stati psicofisici alterati devono essere supportate da prove concrete e non possono reggere di fronte a un quadro complessivo, come una lunga storia di precedenti penali, che suggerisce una spiegazione alternativa e più radicata per la condotta illecita. Per la difesa, ciò significa che una tesi, per quanto plausibile in astratto, perde ogni efficacia se slegata dal contesto fattuale e probatorio del processo.
È possibile per una Corte d’Appello motivare una sentenza facendo riferimento a quella di primo grado?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è possibile, specialmente per la ricostruzione dei fatti, a condizione che le decisioni di primo e secondo grado siano basate su criteri omogenei e abbiano una struttura logica uniforme. In questo modo, le due sentenze si integrano in un unico corpo argomentativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché prospettava deduzioni generiche e di fatto, inadatte al giudizio di legittimità, e non riusciva a individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza d’appello, che era stata considerata logica e completa.
Come ha valutato la Corte la tesi difensiva basata sull’assunzione di farmaci?
La Corte ha ritenuto la tesi difensiva non solo indimostrata, ma anche sconfessata dai fatti. I numerosi precedenti penali dell’imputato per reati simili, commessi in un ampio arco temporale, sono stati considerati prova di un’indole violenta e non di un’occasionale alterazione dovuta a medicinali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di mesi sette di reclusione, riconosciuta la continuazione, in relazione ai reati ascrittigli (artt. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. – capo a) e 424 cod. pen. – capo b).
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione di legge ex 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza di appello, fatto rinvio per relationem a quella di primo grado, senza spiegare le ragioni per le quali è stata disattesa la tesi difensiva) è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, versate in fatto.
Rilevato che la Corte territoriale ha fatto ineccepibile rinvio per relationem alla sentenza di primo grado soltanto per quanto concerne la ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato (cfr. p. 3 della sentenza di appello; cfr., nel senso che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), mentre ha puntualmente confutato le doglianze di cui ai motivi di gravame, con particolare riferimento alle giustificazioni addotte dall’imputato per la condotta di danneggiamento posta in essere per un asserito stato di esagitazione dovuto all’assunzione di farmaci.
Rilevato, altresì, che, secondo i giudici di secondo grado, la tesi difensiva è rimasta indimostrata (cfr. p. 4) e, anzi, sconfessata dai plurimi precedenti per condotte anche specifiche (danneggiamento e lesioni personali) realizzati in un ampio lasso temporale (1990 – 2019) reputati espressione di indole violenta, costantemente tenuta nel tempo ed evidentemente non giustificata da estemporanea assunzione di medicinali.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente