Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione della Sentenza è Sufficiente
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione sempre percorribile. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni quando i motivi presentati non rispettano i rigidi canoni imposti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la differenza tra una motivazione semplicemente concisa e una motivazione ‘apparente’, che giustifica l’inammissibilità.
Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di una motivazione valida e le conseguenze di un ricorso presentato senza un solido fondamento giuridico.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, emessa dal Tribunale di Termini Imerese. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente argomentato la conferma della responsabilità penale, limitandosi a un richiamo superficiale alla prima sentenza.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Questo esito ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
È interessante notare che la Corte ha anche stabilito che nulla era dovuto per le spese legali della parte civile. Questa decisione è stata motivata dal fatto che la parte civile non aveva specificato adeguatamente le ragioni a sostegno delle sue richieste né aveva contribuito in modo significativo al dibattito processuale.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra una motivazione ‘apparente’ e una motivazione adeguata. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello si fosse limitata a un richiamo per relationem (per riferimento) alla sentenza di primo grado, senza un’analisi critica delle doglianze sollevate.
La Cassazione, al contrario, ha evidenziato che i giudici d’appello avevano fornito una ‘adeguata motivazione’ circa l’infondatezza delle deduzioni difensive. Sebbene una sentenza di appello possa richiamare quella di primo grado, non deve farlo in modo acritico. Nel caso di specie, la Corte di Palermo aveva esaminato i punti contestati dall’appellante, offrendo una risposta logica e coerente. Pertanto, la motivazione non poteva essere definita ‘apparente’, ovvero una motivazione che esiste solo in apparenza ma è vuota di contenuto logico-giuridico.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 2, n. 18404 del 2024) per ribadire che una motivazione non è apparente quando risponde in modo specifico ai motivi di appello. La condanna alle spese e alla sanzione è una conseguenza diretta prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici:
1. Specificità dei motivi di ricorso: Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici, dettagliati e devono attaccare le effettive lacune della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
2. Il rischio economico: Un ricorso manifestamente infondato non è solo inefficace, ma anche costoso. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
3. Il ruolo della parte civile: Per ottenere il rimborso delle spese legali in Cassazione, non basta costituirsi parte civile. È necessario partecipare attivamente al processo, presentando conclusioni scritte ben argomentate e offrendo un contributo utile alla discussione giuridica, come stabilito dalle Sezioni Unite (n. 877 del 2022).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello non era ‘apparente’, in quanto aveva fornito una risposta adeguata e specifica alle argomentazioni difensive, superando le critiche mosse dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo l’imputato non è stato condannato a pagare le spese legali della parte civile?
La Corte ha stabilito che nulla era dovuto per le spese della parte civile perché le sue richieste conclusive erano state formulate in modo generico, senza esplicitare le ragioni a loro sostegno e senza offrire un contributo effettivo alla dialettica processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29917 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196103 in quanto:
o disposto d’ufficio
CI a richiesta di parte
NOME COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 22/10/1960
zg -imposto dalla legge
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità – è manifestamente infondato, lamentando difetti non emergenti dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello non si è limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale, ma ha anche fornito adeguata motivazione circa l’infondatezza delle deduzioni difensive, sicché la motivazione non risulta apparente (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Ritenuto che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886);
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dall
legge.
Così deciso il 02/07/2025.