Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità del Motivo Annulla l’Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un caso emblematico è quello recentemente deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici. Questa pronuncia offre spunti fondamentali sull’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti quando si impugna una sentenza, specialmente per quanto riguarda la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, l’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena inflitta. In sostanza, la difesa lamentava che la pena fosse eccessiva, senza però articolare una critica puntuale e argomentata contro le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono essere specifici. Un ricorso inammissibile è, in pratica, un ricorso che la Corte non può neanche iniziare a esaminare nel merito perché manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo “generico e manifestamente infondato”. Questo perché la difesa si era limitata a lamentare la quantificazione della pena in modo astratto, omettendo completamente di confrontarsi con la valutazione che la Corte d’Appello aveva già effettuato nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato sterile e incapace di scalfire la logicità e la coerenza della decisione di secondo grado.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo in modo costruttivo e pertinente. La posizione difensiva, secondo gli Ermellini, ha ignorato il ragionamento della Corte d’Appello circa la “congruità della pena al caso di specie”. La sentenza di secondo grado aveva già fornito una giustificazione sul perché quella specifica pena fosse adeguata, e il ricorrente avrebbe dovuto smontare punto per punto quel ragionamento. Non avendolo fatto, la sua censura è risultata “immune da censure in sede di legittimità”. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi pretestuosi o infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chi opera nel diritto: l’appello e il ricorso per cassazione non sono un’opportunità per ridiscutere genericamente l’intero processo. Sono strumenti che richiedono precisione, specificità e un confronto diretto con le motivazioni del giudice che ha emesso la decisione impugnata. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini della difesa, ma si traduce anche in un aggravio di costi per l’assistito. La decisione della Cassazione serve da monito: ogni motivo di impugnazione deve essere mirato, dettagliato e tecnicamente ineccepibile per avere una reale possibilità di essere accolto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla determinazione della pena, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato.
Quale errore ha commesso la difesa del ricorrente?
La difesa ha omesso di confrontarsi specificamente con la valutazione e la motivazione fornite dalla Corte d’Appello riguardo l’adeguatezza della pena, limitandosi a una lamentela generica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che, tuttavia, tale posizione difensiva omette di confrontarsi con la valutazione effettuata dalla Corte d’appello circa la congruità della pena al caso di specie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), risultando pertanto immune da censure in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024