Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminata la propria tesi, ma comporta anche conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’astrattezza dei motivi possano portare a tale esito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo. L’obiettivo era contestare la sentenza d’appello, sostenendo la sussistenza di cause di non punibilità.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano del tutto astratte, prive di qualsiasi collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a enunciazioni teoriche senza affrontare e criticare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello.
Inoltre, la Corte ha definito il motivo come ‘generico’, poiché le questioni sollevate nell’atto di appello originario non riguardavano un’approfondita contestazione della responsabilità penale, ma si concentravano su altri aspetti, come la qualificazione giuridica del reato, la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), le circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, non vi era ragione per cui il giudice dovesse motivare in modo più approfondito su un aspetto non specificamente contestato in precedenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e si articola su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, la conclamata indeterminatezza e aspecificità. Il ricorso è stato respinto perché le deduzioni erano formulate come principi generali, senza alcun ‘addentellato concreto’ con la sentenza che si intendeva criticare. Un ricorso efficace deve dialogare con la decisione impugnata, smontandone le argomentazioni, non può essere un trattato teorico slegato dalla realtà processuale.
In secondo luogo, la genericità del motivo. I giudici hanno sottolineato che l’atto di appello precedente si era concentrato su aspetti diversi dalla responsabilità in sé. Pertanto, il tentativo di sollevare in Cassazione una questione sulla responsabilità, senza averla adeguatamente sviluppata nel grado precedente, è stato ritenuto un motivo generico e, come tale, inammissibile. Il giudice non è tenuto a motivare approfonditamente su punti che non sono stati oggetto di una critica specifica e circostanziata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la redazione di un atto di impugnazione non è un esercizio di stile, ma un’operazione tecnica che richiede precisione chirurgica. Ogni motivo deve essere specifico, pertinente e direttamente collegato alla motivazione del provvedimento che si contesta. Argomentazioni vaghe, astratte o generiche non superano il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione, con la conseguenza non solo di vedere preclusa la discussione nel merito, ma anche di subire una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile a causa della manifesta indeterminatezza e aspecificità delle argomentazioni, che erano sviluppate in modo astratto e senza un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che le censure sollevate non sono specifiche e dettagliate. Nel caso specifico, il motivo era generico perché le questioni discusse nell’appello precedente riguardavano principalmente la qualificazione del reato e la pena, non una contestazione approfondita della responsabilità che avrebbe richiesto una motivazione più dettagliata da parte del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 16/11/1986
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 29 marzo 2019);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata); in ogni caso il motivo è generico, non avendo ragione il Giudice censurato di motivare in maniera approfondita sulla responsabilità del ricorrente, essendo state articolate con l’atto di appello unicamente censure riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, il diniego di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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