Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti della Motivazione della Pena
Quando un appello viene considerato un ricorso inammissibile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la genericità dei motivi e la sufficienza della motivazione sulla pena. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato di energia elettrica, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e offrono importanti indicazioni per la pratica legale.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto di Energia Elettrica
Due persone venivano condannate sia in primo grado dal Tribunale di Palermo che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa degli imputati ha basato il proprio ricorso su tre principali argomentazioni:
1. Errore di legge: Si contestava la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di furto.
2. Mancata concessione di un’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
3. Motivazione insufficiente sulla pena: Si riteneva che la pena inflitta non fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano l’accesso al giudizio di legittimità ai soli casi in cui le censure sono specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive.
Genericità e Mancanza di Specificità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano state formulate in modo generico. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a enunciare un dissenso, ma deve indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto che sostengono le richieste. In assenza di tale specificità, il motivo è privo della sua funzione essenziale e non può essere esaminato.
Ripetitività del Secondo Motivo sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha rilevato che si trattava della semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Per contestare efficacemente una decisione, non è sufficiente ripetere le stesse censure, ma è necessario attaccare specificamente la logica e gli argomenti utilizzati dal giudice del grado precedente per confutarle.
La Motivazione sulla Pena e il Ricorso Inammissibile
Particolarmente interessante è la valutazione sul terzo motivo, relativo alla motivazione della pena. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di una motivazione specifica e analitica scatta solo quando il giudice si discosta significativamente dai minimi edittali, irrogando una pena base pari o superiore al “medio edittale”.
Al di sotto di tale soglia, come nel caso di specie, è considerata sufficiente una motivazione più sintetica, anche con un semplice richiamo all’adeguatezza della pena rispetto ai criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Anche il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivato in modo congruo, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono quindi essere strutturati per evidenziare vizi di legittimità e non per sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano superato questa soglia, presentando un ricorso inammissibile perché basato su critiche generiche, ripetitive e che contestavano l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (la determinazione della pena entro il medio edittale) correttamente esercitato e motivato.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre spunti pratici cruciali. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che un ricorso per Cassazione sia redatto con la massima specificità, evitando argomentazioni generiche. È inoltre fondamentale non limitarsi a riproporre le stesse difese dei gradi precedenti, ma costruire una critica mirata e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata. Infine, la decisione ribadisce che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia e le censure su questo punto hanno possibilità di successo solo se la pena è palesemente sproporzionata o la motivazione è totalmente assente o manifestamente illogica, soprattutto quando la sanzione è fissata al di sopra del medio edittale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto specifici che le sorreggono, limitandosi a una critica non argomentata della decisione impugnata.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti già respinti in appello?
No, se gli argomenti sono già stati valutati in maniera adeguata dal Giudice di appello e il ricorso si limita a riprodurli senza attaccare specificamente la motivazione della sentenza di secondo grado, il motivo viene dichiarato inammissibile per la sua natura ripetitiva.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri dell’art. 133 c.p. è richiesta solo per l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale. Per una pena contenuta entro tale limite, è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 febbraio 2024 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e li aveva condannati alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso degli imputati, con il quale i ricorrenti s dolgono dell’errore di legge circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile poich riproduttivo di profili di censura già vagliati in maniera adeguata dal Giudice di appello i cui argomenti non vengono attaccati con l’impugnazione;
che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio risulta essere sorretto da una motivazione sufficiente e non illogica; in particolare, solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Giorgio, Rv. 276288), come avvenuto nel caso di specie; anche il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, COGNOME, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, COGNOME, Rv. 180654);
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025.