Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7639  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che l’imputato con un unico motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione all’accertamento di responsabilità e alla pena;
Rilevato che si tratta di censura estremamente generica e comunque disancorata da processuali: i Giudici di merito hanno accertato che l’imputato aveva ceduto lo stup caduto in sequestro, pari a 0,14 grammi di crack, verso il corrispettivo di 20 euro, agli arresti domiciliari, e che l’acquirente, perfettamente consapevole d condizione, si recava una volta ogni quindici giorni nell’atrio dell’abitazione dell’imput stesse lo stupefacente;
Rilevato, quanto alla pena, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la st del primo grado, riconosciuta la continuazione e le generiche equivalenti alla recidiva q nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, perché ha appr modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto cui, quindi, non ha accorda sostitutive;
Rilevato che si tratta di pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una m ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 d COGNOME Papa, Rv. 276288-01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
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