Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali di un’impugnazione nel processo penale. Quando un ricorso è troppo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un elemento cruciale.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto Pluriaggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata riduzione della pena al minimo edittale. A suo dire, la motivazione della sentenza d’appello era errata nel non concedergli il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla legge.
L’Appello e il Motivo del Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte riguarda la qualità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato dalla difesa era affetto da genericità e indeterminatezza. L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede, infatti, che l’impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono.
Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però specificare quali fossero gli elementi trascurati o mal valutati dalla Corte d’Appello. Questa vaghezza ha impedito alla Cassazione di comprendere appieno le critiche mosse alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di questa carenza.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Oltre al profilo formale, la Corte ha definito il ricorso anche manifestamente infondato nel merito. Ha ricordato un principio cardine del nostro sistema: la graduazione della pena, ovvero la scelta della sanzione concreta tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questa discrezionalità non è arbitraria, ma guidata dai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desunta anche dai suoi precedenti penali. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, valorizzando i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e sottolineando come la pena inflitta fosse già attestata su livelli minimi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha concluso che il giudice d’appello aveva assolto in modo adeguato al suo onere motivazionale. La sentenza impugnata faceva un chiaro riferimento agli elementi considerati decisivi per la determinazione della pena, in particolare i reiterati precedenti penali del soggetto. Non era quindi ravvisabile alcun vizio logico o giuridico nella decisione.
La genericità del motivo di ricorso, unita alla manifesta infondatezza delle censure, ha portato a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione impedisce un esame nel merito delle questioni sollevate e rende definitiva la condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: un’impugnazione deve essere redatta con la massima precisione e chiarezza. Non è sufficiente lamentare un errore del giudice, ma è necessario articolarlo in modo dettagliato, indicando specificamente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche a supporto. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un ulteriore aggravio di spese per il ricorrente, che in questo caso è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Cosa rende un ricorso penale inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico i motivi di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, non chiarisce quali specifici errori avrebbe commesso il giudice nella sentenza impugnata.
Il giudice ha piena libertà nel decidere l’entità della pena?
No, non ha piena libertà ma un’ampia discrezionalità. Il giudice deve muoversi entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge per quel reato e deve motivare la sua scelta basandosi sui criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p., come la gravità del fatto e i precedenti penali del condannato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vi motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena al minimo edittale – è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, cornma 1, lett. c) co pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalit giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attravers un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare 5 della sentenza impugnata, laddove sono stati valorizzati in malam partem i reiterati e specifici precedenti penali del prevenuto ed è stato evidenziato che la pena era già attestata livelli minimi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.