Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35552  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.  La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio 2025, ha confermato la pronu del Tribunale di Napoli Nord dell’Il ottobre 2024, che aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 624, 625, nn. 2) e 7) cod. pen., c alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.
2.  Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; con l’unico motivo, deduce nullità de per omessa, insufficiente o carente motivazione, richiamando i principi in materia d motivazionale e affermando che le modalità del fatto sarebbero di lieve entità.
3.  Il motivo è manifestamente infondato, in quanto generico, privo di confronto con la de impugnata e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fon della decisione impugnata.
Va preliminarmente rilevato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, d’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e specifica esposizio ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda, non essendo sufficiente una mera elencazione o il richiamo a principi di carattere generale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv.
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a richiamare astratti principi in tema di senza confrontarsi minimamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata particolare, la generica affermazione secondo cui “le modalità del fatto sono di lieve ent priva di qualsiasi specificazione concreta: non viene indicato quali sarebbero gli el deporrebbero per la lieve entità, né vengono segnalati specifici travisamenti o vizi l motivazione della Corte territoriale.
Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa d territoriale, di fatto si sottrae a quel necessario confronto dialettico con le argomentazio di merito che costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità del ricorso per prefigurando una inammissibile rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali v dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha infatti fornito adeguata e logica motivazione, dando conto delle della condotta (uso di violenza sulle cose mediante colpi inferti al cambiamonete fino a p la rottura, in orario notturno, all’interno di un esercizio commerciale), del contesto dell’ dotato di videosorveglianza che ha consentito la documentazione delle fasi salienti de delittuosa) e del riconoscimento dell’autore da parte della P.G. che ben conosceva il sog suoi pregressi, elementi che nel loro complesso denotano il pieno accertamento della condo sua connotazione, tutt’altro che di lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/09/2025