Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questo caso, riguardante reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, si conclude con una declaratoria di inammissibilità che conferma la decisione dei giudici di merito e sottolinea principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un giudizio abbreviato, veniva condannato dal Tribunale per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La Corte d’Appello, successivamente adita, riformava parzialmente la sentenza, limitandosi a ridurre l’entità della pena inflitta ma confermando la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione e l’eccessività della pena applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando per entrambi vizi che ne hanno precluso l’esame nel merito. Questa analisi è fondamentale per comprendere i limiti dell’appello in Cassazione.
Primo Motivo: Genericità e Questioni di Fatto
Il primo motivo, con cui si contestava la mancata assoluzione, è stato giudicato inammissibile per due ragioni concorrenti: estrema genericità e il fatto che fosse interamente versato in fatto. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di rileggere gli elementi di prova o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il giudizio di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare in una nuova ricostruzione della vicenda. Proporre una versione dei fatti alternativa o più ‘plausibile’ non è consentito in questa sede, a meno che non emerga una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice precedente, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto inammissibile. Oltre a essere anch’esso generico, è stato qualificato come manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano, in realtà, fornito una motivazione dettagliata e specifica sul calcolo della pena. Avevano giustificato lo scostamento dal minimo edittale in base alla gravità concreta dei fatti commessi. Non vi era quindi quel difetto di motivazione lamentato dalla difesa, ma una valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente argomentata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione. Non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e procedurali. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione), non su una diversa interpretazione delle prove. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna ma anche conseguenze economiche per il ricorrente, a sottolineare la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nell’impugnare le sentenze davanti alla Suprema Corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano caratterizzati da estrema genericità e si basavano su argomentazioni di fatto. La difesa tentava di ottenere una rilettura degli elementi probatori, un’attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, non a una nuova valutazione del merito della vicenda.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 28/10/2001
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME El COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato, solo riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 giugno 2023 con cui, all’esito del giudizio abbreviato, l’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate;
Considerato che il primo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del viz motivazione circa la mancata pronuncia assolutoria – è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità e versato completamente in fatto, sicchè inammissibile. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illog della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto pos a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati d ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che il secondo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo all’eccessività del trattamento sanzionatorio – oltre ad essere inammissibile perché altrettanto estremamente generico, è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte, rideterminando la pena inflitta, ha dettagliatamente motivato circa il calcolo di pena effettuat giustificando lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti i oggetto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.