Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’appello viene respinto prima ancora di essere discusso nel contenuto, a causa di vizi formali o sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire uno dei motivi più comuni di inammissibilità: la genericità della contestazione, specialmente quando riguarda la quantificazione della pena.
L’Analisi del Caso in Esame
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, decideva di presentare ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio. In pratica, il ricorrente contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano determinato l’entità della sua pena. Sosteneva che tale motivazione fosse generica e indeterminata, e quindi non adeguata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha valutato il ricorso in modo molto diverso, arrivando a una conclusione netta e severa per l’imputato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza n. 2239 del 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un esito che aggrava la sua posizione economica oltre alla condanna già subita.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza.
Genericità e Mancanza dei Requisiti di Legge
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un ricorso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a criticare la motivazione della sentenza in modo generico, senza individuare con precisione gli elementi che, a suo dire, la rendevano illogica o errata. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Il secondo punto, altrettanto cruciale, riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena, ovvero la scelta della sua entità concreta tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. Nel caso analizzato, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e logicamente corretta, facendo riferimento a elementi decisivi contenuti nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per la difesa tecnica: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele generiche. Per contestare efficacemente una sentenza, e in particolare il trattamento sanzionatorio, è indispensabile articolare una critica precisa, specifica e ancorata a precisi vizi di legittimità. Sfidare la discrezionalità del giudice sulla pena senza dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di legge si traduce quasi sempre in una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto a un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico e indeterminato, non indicando specificamente gli elementi che, secondo il ricorrente, rendevano errata la motivazione della sentenza impugnata, come invece richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In Cassazione (sede di legittimità) non è possibile contestare questa scelta discrezionale, a meno che la motivazione del giudice non sia manifestamente illogica o non abbia applicato correttamente i principi di legge, come quelli contenuti negli artt. 132 e 133 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2239 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TRESCORE BALNEARIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cari NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzioNOMErio è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motiva della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato;
considerato, inoltre, che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché, secon l’indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalit giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 pen., non solo ai fini della fissazione della pena base ma anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti; che nella specie l’on argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugna rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
Il Co sigliere COGNOME
Il P esidente