Ricorso inammissibile: quando l’appello è privo di fondamento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono palesemente infondati. Il caso analizzato riguarda la condanna per omesso versamento della cauzione e le pesanti conseguenze economiche per chi tenta un’impugnazione senza solide basi giuridiche.
I fatti di causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di omesso versamento della cauzione, previsto dall’art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello. Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso: una contestazione sulla motivazione
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava un presunto vizio di motivazione. Nello specifico, si contestava il fatto che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale omissione rappresentava un errore di diritto tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nel fatto che i motivi proposti sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. Questo significa che, ad un primo e superficiale esame, le ragioni dell’appello apparivano prive di qualsiasi pregio giuridico, quasi pretestuose.
Le motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che la motivazione fornita dalla Corte di Appello riguardo al trattamento sanzionatorio, e quindi anche al diniego delle attenuanti, era ‘del tutto congrua ed immune da vizi in diritto’. In altre parole, la sentenza di secondo grado aveva spiegato in modo sufficiente e corretto perché non si riteneva di concedere uno sconto di pena. La lamentela del ricorrente è stata quindi giudicata un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione una valutazione di merito che non spetta al giudice di legittimità.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione è dovuta in quanto non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare la sorte, ma un rimedio serio che richiede motivi validi e fondati. Un’impugnazione superficiale o pretestuosa non solo non porta ad alcun risultato, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dal provvedimento, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi manifestamente infondati, cioè quando le ragioni dell’impugnazione appaiono palesemente prive di fondamento giuridico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, può comportare la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di tremila euro?
È stato condannato a pagare la sanzione pecuniaria perché, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come in questo caso), il giudice dispone tale condanna. L’importo è stato ritenuto congruo dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 21/07/1990
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 30 giugno 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione di primo grad emessa dal Tribunale di Bari. Con dette decisioni è stata affermata responsabilità del COGNOME per il reato di omesso versamento della cauzion (art. 76 d.lgs. n.159 del 2011).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo vizio di omessa motivazione sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Ed invero, la motivazione espressa in sede di merito sul punto del trattamen sanzionatorio è del tutto congrua ed immune da vizi in diritto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
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