Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Sindacato sulla Recidiva
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla proposizione dei ricorsi in Cassazione, chiarendo quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata manifestamente infondata, trasformandosi in un ricorso inammissibile. Il caso specifico riguarda la contestazione dell’applicazione della recidiva, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e sottolineano la differenza tra una critica legittima sulla violazione di legge e una mera contestazione della valutazione del giudice.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: l’errata applicazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato in modo adeguato le ragioni per cui ritenevano di dover applicare tale aggravante, che comporta un aumento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello procedurale: la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse “manifestamente infondato”. In sostanza, le critiche sollevate non erano idonee a mettere in discussione la validità logico-giuridica della sentenza impugnata.
L’analisi della Corte sulla motivazione
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica. I giudici di merito avevano correlato l’applicazione della recidiva a un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, desunto dal contesto specifico del reato: un’attività svolta in modo abituale e organizzato, commessa nonostante precedenti condanne per reati della stessa indole. Questa, per la Corte, è una motivazione sufficiente.
La discrezionalità del giudice di merito
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel ribadire un principio fondamentale: la valutazione sulla gravità del reato, sulla personalità del reo e sull’adeguatezza della pena è un “giudizio di fatto” lasciato alla discrezionalità del giudice di merito. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la presenza di vizi logici evidenti o di travisamenti dei fatti. Poiché nel caso di specie il ricorrente si limitava a criticare l’apprezzamento del giudice senza dimostrare alcuna illogicità, il suo è stato considerato un ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la motivazione del giudice di merito sull’applicazione della recidiva è considerata adeguata quando fa emergere, anche in modo sintetico, la sua valutazione circa la proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato. Non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo elemento, ma una giustificazione che renda comprensibile l’iter logico seguito. In secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso attiva automaticamente le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorrente, la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3.000 euro.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere possibilità di successo, deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione. La semplice riproposizione di argomenti già valutati o la critica all’esercizio del potere discrezionale del giudice, senza individuare un errore logico-giuridico, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando le censure mosse alla sentenza impugnata non evidenziano profili di illogicità o vizi giuridici, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, che rientra nella sua discrezionalità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3000 euro.
Come deve essere motivata l’applicazione della recidiva per superare il vaglio della Cassazione?
La motivazione è ritenuta congrua quando il giudice collega l’applicazione della recidiva a elementi concreti, come la commissione del reato in un contesto di attività abituale e organizzata e la personalità del reo, dimostrando di aver adeguato la pena alla gravità effettiva del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3551 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3551 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25847/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’applicazione della recidiva, in considerazione del giudizio negativo correlato alla commissione del reato nel contesto di una attività svolta in modo abituale e organizzato, nonostante le precedenti condanne per reati della stessa indole;
rilevato che il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
iere estensore
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il