Ricorso inammissibile: quando la motivazione del giudice è insindacabile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile quando le censure mosse alla sentenza precedente sono prive di fondamento. In questo caso, il ricorso verteva su un presunto ‘vizio di motivazione’ relativo alla valutazione della recidiva, ma la Suprema Corte ha rigettato l’istanza per la sua manifesta infondatezza, confermando la solidità del ragionamento del giudice di secondo grado.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie di minore gravità legata agli stupefacenti. Dopo la condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era focalizzato su un presunto errore della Corte d’Appello: un vizio di motivazione per non aver escluso la recidiva. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione su questo punto cruciale, che può influenzare l’entità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se la recidiva dovesse essere esclusa o meno), ma si ferma a un livello preliminare, constatando che il ricorso stesso non aveva i requisiti per essere discusso. La Corte ha ritenuto che l’argomentazione del ricorrente fosse ‘manifestamente infondata’.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della motivazione fornita dalla Corte di Appello. La Cassazione ha stabilito che i giudici di secondo grado avevano, in realtà, motivato la loro decisione sulla recidiva in maniera ‘logica, coerente e puntuale’. Facendo riferimento a una pagina specifica della sentenza impugnata, la Suprema Corte ha implicitamente affermato che il ricorrente non aveva colto o aveva ignorato una giustificazione giuridicamente solida e ben argomentata.
Quando un motivo di ricorso critica la motivazione di una sentenza, ma questa si rivela completa e priva di vizi logici evidenti, il ricorso non può che essere considerato manifestamente infondato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle sentenze. Se la motivazione esiste ed è coerente, il suo compito si esaurisce.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente pretestuosi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione, specialmente se basato su un vizio di motivazione, deve individuare difetti reali e concreti nel ragionamento del giudice e non può limitarsi a una generica contestazione. Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e completa, l’impugnazione sarà dichiarata inammissibile, con conseguente onere economico per chi l’ha proposta. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita delle sentenze prima di procedere con un ricorso che, se infondato, può rivelarsi non solo inutile ma anche costoso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è ritenuto manifestamente infondato, ad esempio perché la motivazione della sentenza impugnata è considerata logica, coerente e puntuale, e quindi non presenta i vizi denunciati dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
Il ricorso si basava sulla censura di un presunto vizio di motivazione della sentenza di appello in merito alla mancata esclusione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo di ricorso, attraverso cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025