Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione della Pena Resiste in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini del proprio sindacato di legittimità, specialmente per quanto riguarda la motivazione della sentenza e la determinazione della pena. La vicenda riguarda una condanna per il reato di ricettazione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere la procedura penale.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione. Nello specifico, era stato trovato in possesso di un ciclomotore risultato oggetto di furto. La prova regina a suo carico era la perfetta coincidenza tra il numero di telaio del veicolo rinvenuto presso la sua abitazione e quello indicato nella denuncia di furto. Nonostante un errore materiale nel capo di imputazione, i giudici di merito avevano ritenuto provata la sua responsabilità penale.
Le Doglianze e il Ricorso in Cassazione
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. Difetto di motivazione: Contestava la fondatezza dell’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua colpevolezza.
2. Vizio di motivazione sulla pena: Lamentava che la sanzione inflitta non fosse stata contenuta nel minimo edittale, senza una giustificazione adeguata da parte del giudice.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. Questa decisione consolida importanti principi relativi al controllo di legittimità sulle sentenze di merito.
La Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
La Corte ha liquidato rapidamente la prima doglianza. Ha evidenziato come i giudici di merito avessero puntualmente risposto alle stesse obiezioni già sollevate in appello. La prova della corrispondenza del numero di telaio era stata considerata un elemento schiacciante e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. L’errore materiale contenuto nel capo d’imputazione è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione, confermando la solidità dell’impianto accusatorio.
Il Controllo sulla Motivazione della Pena
Più articolata è la risposta sul secondo motivo. La Cassazione ribadisce un principio cardine: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, esercitato in base ai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non risulti frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, non è stata ravvisata alcuna di queste anomalie.
Le motivazioni: i confini del sindacato di legittimità
Le motivazioni della Corte si concentrano sul perimetro del proprio intervento. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge. In tema di pena, la Corte ha specificato che l’onere motivazionale del giudice di merito è direttamente proporzionale all’entità della sanzione inflitta rispetto ai limiti edittali. Una pena vicina al minimo, o comunque decisamente inferiore alla media, come nel caso in esame, non richiede uno ‘sforzo giustificativo’ particolare. Il giudice non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento considerato, essendo sufficiente che la sua decisione appaia logica e non arbitraria.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza ribadisce che per contestare con successo in Cassazione la quantificazione della pena non basta lamentare il mancato raggiungimento del minimo edittale. È necessario dimostrare che la decisione del giudice sia viziata da un’evidente illogicità o da un travisamento dei fatti, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la futilità dell’impugnazione proposta.
Perché il motivo sulla colpevolezza per ricettazione è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato la colpevolezza basandosi sulla prova decisiva della corrispondenza tra il numero di telaio del ciclomotore sequestrato e quello del veicolo rubato, rendendo irrilevante un errore materiale nel capo d’imputazione.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione del giudice non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Una pena vicina al minimo legale richiede una motivazione dettagliata?
Secondo questa ordinanza, una pena che si attesta vicino al minimo edittale, o comunque nettamente al di sotto della media, non richiede un particolare e dettagliato sforzo motivazionale da parte del giudice, poiché la sua stessa collocazione la giustifica implicitamente come non eccessivamente afflittiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6873 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 24/10/1978
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giuseppe;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato, a fronte delle medesime doglianze proposte in appello, l’esatta corrispondenza fra il ciclomotore rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato e quello oggetto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coincidenza del numero di telaio indicato nella denuncia di furto e nel verbale di sequestro nonché sull’irrilevanza dell’errore materiale contenuto nel capo di imputazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 3); va poi considerato che l’onere motivazionale va parametrato alla concreta sanzione irrogata che, quando prossima al minimo edittale, o comunque decisamente inferiore al medio edittale (come in questo caso: oltre un terzo in meno) non richiede particolare sforzo giustiicativo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 14 gennaio 425
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Il Consigliere estensore
Presidente