Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Motivazione Coerente
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale sul tema del ricorso inammissibile nel processo penale, chiarendo quando una censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata possa essere considerata ‘manifestamente infondata’. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma densa di significato, ribadisce i paletti per l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando i ricorsi che non superano una soglia minima di fondatezza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato un unico motivo di impugnazione, focalizzato su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la critica era rivolta alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di sottrarsi alla misura restrittiva imposta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Principio della Manifesta Infondatezza
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. La Corte ha ritenuto che la censura mossa dal ricorrente fosse palesemente priva di fondamento. Il ricorso, infatti, non evidenziava reali vizi logici o contraddizioni nel ragionamento del giudice d’appello, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha sottolineato come, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale avesse fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di evasione. Facendo riferimento alla pagina 1 della sentenza impugnata, i giudici di legittimità hanno constatato che il percorso argomentativo della Corte d’Appello era esente da vizi e pienamente sufficiente a giustificare la decisione di condanna. Di fronte a una motivazione così strutturata, il motivo di ricorso è stato liquidato come pretestuoso e, pertanto, manifestamente infondato, determinando l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare il merito delle vicende. È necessario che le censure siano specifiche e che colpiscano vizi reali e riconoscibili della sentenza impugnata, come la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti si scontra con la barriera dell’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono, tra le altre ragioni, considerati ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di fondamento logico e giuridico.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era ‘logica, coerente e puntuale’ nel dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, rendendo così infondata la critica del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024