Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Entra nel Merito
Un ricorso inammissibile rappresenta uno stop definitivo nel percorso giudiziario. Significa che la Corte di Cassazione non esaminerà nemmeno il contenuto delle lamentele, ma si fermerà a una valutazione preliminare che ne decreta la fine. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di questo principio, chiarendo i limiti entro cui un imputato può contestare la motivazione di una sentenza d’appello.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per concorso in furto in abitazione e altri reati connessi. La Corte territoriale, pur ricalcolando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Ricorso e il Vizio di Motivazione
L’unico punto sollevato dall’imputato riguardava il presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici d’appello. Nello specifico, si lamentava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante prevista dall’articolo 625-bis del codice penale. L’imputato sosteneva di aver collaborato, accusando altri presunti complici, ma la Corte d’Appello aveva negato l’attenuante, ritenendo le sue dichiarazioni un mero tentativo pretestuoso e strumentale per scaricare su altri le proprie responsabilità, senza fornire un reale contributo all’accertamento dei fatti.
Il Principio della Correlazione
La difesa, nel suo ricorso, ha tentato di rimettere in discussione questa valutazione. Tuttavia, la Cassazione ha subito rilevato un problema fondamentale. I motivi di ricorso per cassazione, per essere ammissibili, non solo devono essere chiari e specifici, ma devono anche avere una ‘necessaria correlazione’ con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario criticare in modo puntuale il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente. In caso contrario, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017). I giudici hanno spiegato che l’imputato non stava contestando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, ma stava semplicemente riproponendo la sua versione dei fatti, già ampiamente valutata e respinta. La Corte di merito aveva fornito una motivazione chiara sul perché le accuse mosse ai presunti correi fossero considerate strumentali e non un’effettiva collaborazione. Questa è una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso, mancando di una critica specifica e pertinente alla logica della sentenza impugnata, non superava il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Limiti al Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni. Un ricorso che tenta di forzare questo confine, chiedendo implicitamente una nuova valutazione dei fatti, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al diniego di un’attenuante, non criticava la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una valutazione dei fatti già respinta, trasformandosi in un tentativo di riesame del merito non consentito in Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve avere ‘necessaria correlazione’ con la sentenza impugnata?
Significa che il ricorso deve contestare specificamente le argomentazioni giuridiche e la logica della decisione precedente. Non può semplicemente ignorarle o ripresentare tesi fattuali già esaminate, ma deve dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di concorso in furto in abitazione (sub A, C, D dell’imputazione) e per il reato di cui artt. 61 n. 110 cod. pen., 4 e 7 L. n. 694 del 23/12/1974;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. – è inammissibile d momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Nel caso di specie, il ricorrente ritorna sul tema dell’attenuante, benché la sua doglianza sia stata valutata dalla Corte di merito – con motivazione in fatto sulla quale non può spingersi il giudizio di questa Corte – come pretestuosa e strumentale in quanto le accuse mosse ai presunti correi non avevano effettivamente consentito di individuare altri responsabili, ma erano apparse ,solo come un tentativo per scaricare su altri le proprie responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente