Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35512  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME Detto “gigel” (cui 01wngzu) nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d’Appello di Firenze ha conferm sentenza del Tribunale di Firenze del 11.12.2017, che condannava NOME alla p anni due, mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa.
 L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi del comma 1, lett. b) e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso: carenza di motivaz primo motivo di appello riguardante la penale responsabilità dell’imputato; violazione di riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
 Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge i legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, il secondo motivo risulta non consentit trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da esame delle deduzioni difensive.
3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appare congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimit di merito hanno, con motivazione logica, ricostruito i vari elementi che delineano un prec probatorio a carico dell’imputato, costituito dalle intercettazioni ambientali a bordo de quale è stata riscontrata la presenza del NOME. In tali intercettazioni, i conver espresso riferimento alle modalità dei furti perpetrati (fol.5).
Quanto al motivo aggiunto, il giudice del merito ha motivato il diniego delle ci attenuanti generiche per l’assenza di elementi valutabili favorevolmente.
La decisione si pone nell’alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui per il sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell’assenza di elementi po necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1, n. 39566 del Rv. 270986 – 01).
 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente