Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di omicidio e lesioni stradali (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.).
Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata ed al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico della imputata risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza in ragione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto del grado della colpa e delle circostanze del caso.
Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito la scelta, basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena i misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il P esidente