Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Novità Supera il Vizio Formale
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 6 Penale, Num. 1197 del 2024, offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari. Il caso in esame dimostra come, anche di fronte a presunti vizi formali come l’illeggibilità di un provvedimento, il fattore decisivo per la revoca di una misura resti la presenza di elementi nuovi e concreti. Questa pronuncia ribadisce la solidità dei principi che governano il sistema cautelare, rendendo un ricorso inammissibile se privo di sostanza innovativa.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Cautelare al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Potenza. Il provvedimento riguardava un soggetto indagato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). L’ordinanza non era stata eseguita, portando alla dichiarazione dello stato di latitanza dell’indagato.
Successivamente, la difesa presentava un’istanza per la revoca della misura cautelare. Il G.I.P. rigettava la richiesta. Contro tale rigetto, veniva proposto appello al Tribunale, che a sua volta lo respingeva. La difesa decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, basando la propria impugnazione su un unico motivo: la presunta violazione del diritto di difesa a causa dell’incomprensibilità del testo manoscritto del provvedimento originale del G.I.P., che ne configurava una ‘motivazione apparente’.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione si articola su due pilastri argomentativi fondamentali, che smontano la tesi difensiva e riaffermano i principi cardine del riesame delle misure cautelari.
La Questione della Presunta Illeggibilità dell’Atto
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che il Tribunale del riesame aveva già affrontato e risolto la questione. Nell’ordinanza impugnata, infatti, era presente una specifica motivazione che escludeva la pretesa indecifrabilità del provvedimento del G.I.P. Di conseguenza, la doglianza della difesa non trovava fondamento, essendo stata già valutata e respinta nel grado di merito.
Il Principio Decisivo per un Ricorso Inammissibile: La Mancanza di Elementi di Novità
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede altrove. La Corte ha sottolineato che il Tribunale aveva correttamente individuato la ragione dirimente per il rigetto dell’appello: l’assoluta mancanza di elementi di novità. Per poter ottenere la revoca di una misura cautelare, non è sufficiente contestare l’atto originario, ma è necessario dimostrare che siano sopraggiunti fatti nuovi in grado di modificare il quadro delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato) che avevano giustificato l’imposizione della misura.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la difesa non ha fornito alcun nuovo elemento di valutazione. La Corte ha implicitamente affermato che, in assenza di fatti sopravvenuti, l’appello cautelare si trasforma in un tentativo di riesaminare nel merito una decisione già presa, scopo per cui l’istanza di revoca non è preposta. Il Tribunale aveva quindi agito correttamente, giustificando la permanenza delle esigenze cautelari sulla base del quadro indiziario e fattuale originario, non scalfito da alcuna novità. L’inammissibilità del ricorso è quindi la logica conseguenza di un’impugnazione che non centra il vero obiettivo del procedimento di revoca.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto processuale penale: un’istanza di revoca di una misura cautelare, e la conseguente impugnazione, devono fondarsi su elementi concreti e nuovi. Attaccare un provvedimento per vizi formali, soprattutto quando questi sono stati già esclusi dal giudice del merito, si rivela una strategia inefficace se non accompagnata da argomenti sostanziali che dimostrino il mutamento delle condizioni originarie. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria servono da monito: i mezzi di impugnazione devono essere utilizzati in modo appropriato e non dilatorio, concentrandosi sulla sostanza delle questioni giuridiche.
Un ricorso può essere accolto se si basa solo sulla presunta illeggibilità di un provvedimento scritto a mano?
No. Secondo questa sentenza, se il giudice del grado precedente ha già valutato e motivatamente escluso l’indecifrabilità dell’atto, questo motivo di ricorso è infondato. L’elemento decisivo rimane la sostanza della questione.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere la revoca di una misura cautelare in carcere?
Per ottenere la revoca è indispensabile presentare elementi di novità, ovvero fatti nuovi e concreti che non erano stati valutati al momento dell’emissione della misura e che sono in grado di dimostrare che le esigenze cautelari (come il pericolo di fuga o di reiterazione del reato) sono venute meno.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Marocco il 04/09/1984
avverso la ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Potenza letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO Ift FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha rigettato l’appe cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il rigetto della ist di revoca della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 2.5.2018 Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione ai reati agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rimasta ineseguita con declara di latitanza del predetto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricor:so per cassazione il difensore de COGNOME deducendo con unico motivo vizio di motivazione apparente in relazione alla dedotta mancanza di comprensibilità del testo manoscritto del provvedimento del G.I.P. per sua inintellegibilità con conseguente violazione del diritto di di
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, avendo le pa depositato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in presenza di specifica motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato che ha escluso la pretesa indecifrabilità del provvedimento del Giudice per le indag preliminari – avverso il quale il ricorrente aveva proposto appello ai sensi del 310 cod. proc. censurando anche l’omessa valutazione di questioni di merito cui ha correttamente individuato la dirimente ragione della mancanza di elementi di novità che potessero fare accedere alla istanza di revoca della misura cautel imposta al ricorrente, giustificando la permanenza delle esigenze cautelarí a base della misura imposta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2023.