Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/10/1969
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile
la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, come
avanzate da NOME COGNOME
Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli
elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione
impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell’entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce
dell’assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell’inadeguatezza delle
revisione critica e della scarse risorse personali, fa emergere l’esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa
fase al lavoro in regime di cui all’art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l’inidoneità delle misure non contenitive, escludendone anche l’utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025