Ricorso Inammissibile: Quando le Misure Alternative Non Sono Idonee
L’ordinamento giuridico prevede percorsi alternativi alla detenzione in carcere, finalizzati alla risocializzazione del condannato. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono portare a un ricorso inammissibile quando le misure richieste sono ritenute inadeguate. Questo caso offre spunti importanti sulla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza e sulle conseguenze di un’impugnazione priva di fondamento.
I Fatti del Caso
Un detenuto ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva negato la concessione di misure alternative alla detenzione, in particolare l’ammissione al lavoro esterno secondo quanto previsto dall’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario. La decisione del Tribunale si basava su una valutazione approfondita della personalità del condannato e del suo percorso trattamentale, concludendo che le misure non contenitive non fossero idonee, né utili, a promuovere un’effettiva e progressiva risocializzazione.
Il ricorrente, non accettando tale valutazione, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, sperando in una riforma del provvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della richiesta del detenuto, ma si ferma a un livello procedurale. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata dalla Corte.
Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata pienamente confermata. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla correttezza della valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza. I giudici di legittimità hanno constatato che la decisione impugnata era ben motivata. Il Tribunale aveva, infatti, esaminato attentamente la situazione del condannato e aveva ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti, che le misure non contenitive, come il lavoro esterno, non fossero adeguate al suo specifico caso. In particolare, era stata esclusa la loro utilità per un percorso di progressiva risocializzazione.
Poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, basando la sua decisione su elementi concreti, il ricorso presentato alla Cassazione è stato giudicato privo di fondamento e, pertanto, inammissibile. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta una conseguenza diretta di questa declaratoria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto dell’esecuzione penale: la concessione di misure alternative alla detenzione è soggetta a una valutazione discrezionale e motivata del Tribunale di Sorveglianza. Non è un diritto automatico del condannato. La finalità ultima di tali misure è la risocializzazione, e se il giudice ritiene, sulla base di elementi concreti, che questo obiettivo non possa essere raggiunto attraverso misure non detentive, ha il potere di negarle. Un ricorso in Cassazione che non solleva vizi di legittimità evidenti nell’operato del giudice di merito, ma si limita a contestare la valutazione, rischia di essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese processuali e sanzioni per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse correttamente e logicamente motivata nel giudicare le misure alternative non idonee a garantire un percorso di progressiva risocializzazione per il condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva stabilito originariamente il Tribunale di Sorveglianza?
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di ammissione a misure non contenitive, come il lavoro esterno previsto dall’art. 21 Ord. pen., ritenendole inadeguate e non utili ai fini della risocializzazione del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/05/1981
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ,
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile
la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, come
avanzate da NOME COGNOME;
‘)
Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli
elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione
impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell’entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce
dell’assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell’inadeguatezza della
revisione critica e della scarse risorse personali, fa emergere l’esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa
fase al lavoro in regime di cui all’art. 21 Órd. pen.; ha motivatannente ritenuto l’inidoneità delle misure non contenitive, escludendone anche l’utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025
Il Presidente