La Cassazione e il Ricorso Inammissibile Misura di Sicurezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, specialmente quando si discute di provvedimenti come le misure di sicurezza. La Suprema Corte ha recentemente dichiarato un ricorso inammissibile misura di sicurezza, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Proroga della Libertà Vigilata
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva confermato la decisione di un Magistrato di Sorveglianza di prorogare la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un individuo. La proroga, stabilita per una durata non inferiore a un anno, era stata giustificata sulla base della ritenuta pericolosità sociale del soggetto e dei suoi rapporti con un contesto malavitoso.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
Contro questa decisione, il soggetto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Nello specifico, il ricorrente intendeva dimostrare, anche attraverso la produzione di nuova documentazione, la pendenza di un procedimento relativo ai fatti valorizzati dal Tribunale. Inoltre, contestava la valutazione sulla sua pericolosità, sollecitando un riesame completo degli atti e delle relazioni che avevano fondato la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile Misura di Sicurezza in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Il tentativo di introdurre nuove prove e di ottenere una diversa valutazione dei fatti (come la pericolosità sociale) costituisce una censura “in fatto”, la cui valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti accertati nelle sedi precedenti. Il suo compito è quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha denunciato un’errata interpretazione di una norma giuridica, ma ha contestato l’apprezzamento del Tribunale riguardo alla sua personalità e ai suoi legami. Chiedere alla Cassazione di riesaminare relazioni o di considerare nuovi documenti per confutare la pericolosità è un’operazione che esula completamente dai suoi poteri. Tale operazione, definita come “inammissibile”, non può essere accolta in assenza di un “travisamento della prova”, ovvero la dimostrazione che il giudice di merito abbia basato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa, circostanza che non è stata adeguatamente dedotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma che chi intende proporre ricorso per Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto. Non è possibile sperare di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Un ricorso inammissibile misura di sicurezza non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per correggere errori giuridici, non per ribaltare apprezzamenti fattuali legittimamente compiuti dai giudici di merito.
È possibile presentare nuove prove o chiedere una nuova valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Introdurre nuove prove o chiedere una riconsiderazione fattuale rende il ricorso inammissibile.
Per quale motivo il ricorso contro la proroga della misura di sicurezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente non riguardavano violazioni di legge, ma contestavano la valutazione dei fatti operata dal Tribunale di Sorveglianza, come la sua pericolosità sociale e i suoi presunti legami con ambienti criminali. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un mezzo di impugnazione non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 09/02/1961
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che ha prorogato, nei confronti di NOME COGNOME,l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, per la durata non inferiore a un anno, relativamente al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 17 luglio 2020, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania.
Considerato che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché devolve censura in fatto, giudizio rimesso all’esclusiva valutazione dei giudici di merito.
Rilevato, infatti, che il ricorrente intende provare, nella presente sede di legittimità, allegando documentazione, la pendenza del procedimento per i fatti che il Tribunale esamina e valorizza nel provvedimento censurato, operazione inibita nella presente sede, in assenza di travisamento debitamente dedotto, così come si confuta la ritenuta pericolosità e i rapporti del ricorrente con il contesto malavitoso che ha giustificato la misura di sicurezza, sollecitando il riesame di atti e relazioni, inibito del tutto in sede di legittimità.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente