Ricorso Inammissibile Minorenni: La Cassazione e le Spese Processuali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4309/2026, ha affrontato un caso significativo relativo a un ricorso inammissibile minorenni, chiarendo aspetti fondamentali sulla valutazione della motivazione delle sentenze e sulle particolarità procedurali che riguardano gli imputati di minore età. Questa pronuncia offre spunti di riflessione sulla solidità richiesta alla motivazione di un provvedimento e sulle tutele previste per i più giovani nel sistema giudiziario penale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, sezione minorenni, di Bari. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale. Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero correttamente valutato le circostanze attenuanti, in particolare quelle generiche (ex art. 62-bis c.p.) e quella della minore età, omettendo di considerarle prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.
Secondo la tesi difensiva, la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata contraddittoria e palesemente illogica, non giustificando adeguatamente il bilanciamento delle circostanze a sfavore dell’imputato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Minorenni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione è manifestamente infondata e, di conseguenza, inammissibile. Questo giudizio si basa su una attenta analisi del provvedimento impugnato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si è rivelato solido e ben argomentato.
La Coerenza della Motivazione come Pilastro della Decisione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un’attenta lettura della sentenza della Corte d’Appello dimostra l’esistenza di una motivazione chiara, lineare e coerente. Essa si fondava su una disamina esauriente degli elementi probatori raccolti, senza presentare le asserite contraddittorietà o illogicità denunciate nel ricorso. La Cassazione, quindi, non ha riscontrato alcun vizio che potesse invalidare il ragionamento dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che le critiche del ricorrente si limitavano a denunciare presunte illogicità che, di fatto, non sussistevano. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non solo esistente, ma anche connotata da una logica lineare e coerente, frutto di un’analisi completa degli elementi probatori. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati giudicati “manifestamente infondati”.
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda le conseguenze dell’inammissibilità. La Corte ha richiamato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15 del 31/05/2000): nei procedimenti penali a carico di minorenni, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questa regola speciale mira a tutelare il minore, evitando di gravare su di lui con oneri economici derivanti dall’esito negativo di un’impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso per cassazione basato su un presunto vizio di motivazione ha successo solo se si dimostra una palese illogicità o una contraddittorietà manifesta nel ragionamento del giudice, non essendo sufficiente una mera divergenza interpretativa. In secondo luogo, e con specifiche implicazioni pratiche, viene confermata la speciale tutela riservata ai minorenni nel processo penale: l’esclusione della condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile rappresenta una deroga significativa alla regola generale, giustificata dalla necessità di proteggere il soggetto più debole nel contesto giudiziario.
Perché il ricorso del minore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi ‘manifestamente infondati’. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica, coerente e basata su un’analisi completa delle prove, senza le contraddizioni lamentate dal ricorrente.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ riguardo alla mancata applicazione, con un giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche e della minore età rispetto alle aggravanti contestate.
Perché l’imputato minorenne non è stato condannato a pagare le spese processuali nonostante l’inammissibilità del ricorso?
In base a un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 15/2000), nei procedimenti a carico di minorenni, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende è esclusa, anche in caso di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4309 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4309 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della minore età rispetto alle contestate aggravanti sono manifestamente infondati in quanto denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che dalla lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (si veda in particolare pag. 2);
rilevato , pertanto, che , il ricorso deve esser dichiarato inammissibile e che trattandosi di procedimento a carico di minorenni Ł esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1310/2026