Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24071 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione
del reato di cui all’art. 628 cod. pen. in quello di cui all’art. 624-bis cod. pen., n
è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
“la condotta di furto con strappo si realizza allorquando la violenza sia direttamente rivolta verso la res e
solo indirettamente verso la persona che la porta in dosso o in mano, mentre ricorre l’autonomo delitto di rapina, qualora la violenza fisica sia indirizzat
direttamente alla persona”
(Sez. 2, n. 49832 dell’11/12/2013, Petrosillo, non mass. e la giurisprudenza ivi richiamata): nel caso di specie, il ricorrente non si
confronta con la ricostruzione doppiamente conforme data dai giudici di merito e che fa leva sulle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa secondo cui la minaccia con l’arma impropria fosse non solo finalizzata ad assicurarsi l’impunità rispetto alla reazione dell’offeso, ma quale ulteriore continente conseguenza di assicurarsi il profitto della collanina in precedenza sottratta (sul punto, si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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Il Presidente