Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi generici e non specifici. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto le doglianze di due imputati condannati per minaccia aggravata, ribadendo i confini del proprio giudizio di legittimità e le condizioni necessarie per un appello efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di due individui per il reato di minaccia, aggravato ai sensi dell’art. 339 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, confermata dalla Corte d’Appello, i due imputati avevano avvicinato insieme una terza persona, minacciandola di morte. Questa condotta, essendo stata posta in essere da più persone riunite, integrava la circostanza aggravante che rende il reato più grave.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa degli imputati ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso Ritenuti Inammissibili
La Suprema Corte ha analizzato nel dettaglio le ragioni addotte dai ricorrenti, riscontrando in entrambe vizi che ne hanno determinato l’inammissibilità. Questo passaggio è fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso inammissibile.
Primo Motivo: Una Contestazione Generica
Il primo motivo di ricorso consisteva in una generica contestazione della sussistenza del reato. Gli imputati, in sostanza, si limitavano a negare i fatti così come ricostruiti dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi analiticamente con le ragioni che avevano portato i giudici a quella conclusione. La Cassazione ha sottolineato come un simile approccio sia inammissibile, poiché non individua un vizio di legge specifico della sentenza impugnata, ma si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Contraddittorietà e Ripetitività
Il secondo motivo presentava una palese ‘discrasia’, ovvero una contraddizione. Pur enunciando una presunta violazione di norme procedurali (artt. 132 e 597 c.p.p.), lo sviluppo dell’argomentazione si concentrava su questioni di fatto: l’assenza di capacità intimidatoria della minaccia, il difetto dell’elemento aggravante e la mancata prova della presenza di uno degli imputati.
La Corte ha evidenziato come questa contraddizione rendesse di per sé il motivo inammissibile. Inoltre, tali argomentazioni erano meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte motivatamente dalla Corte d’Appello, senza che i ricorrenti riuscissero a formulare un vizio specifico come il ‘travisamento della prova’ nei termini consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire nuovamente la vicenda. I ricorrenti, invece di evidenziare vizi di legittimità (errori di diritto o difetti logici della motivazione), hanno tentato di proporre una lettura alternativa dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Essi devono dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si contesta, indicando con precisione perché le argomentazioni del giudice d’appello sarebbero errate. Limitarsi a ripetere le stesse difese già respinte, senza attaccare il ragionamento della Corte territoriale, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la necessità di un approccio tecnico e rigoroso. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Nel caso di specie, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’impugnazione di legittimità deve basarsi su vizi giuridici concreti e ben argomentati, non su un generico dissenso rispetto alla decisione di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, oppure quando cercano di ottenere un nuovo esame dei fatti, che è un compito riservato ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo è considerato generico quando si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza senza indicare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza. In pratica, è una critica che non attacca il ragionamento giuridico del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RANDAZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen. dal fatto commesso da più persone riunite;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sviluppato in maniera analoga dai ricorrenti, consiste in una generica contestazione della sussistenza del reato ed è inammissibile in quanto non si confronta con le ragioni della decisione: secondo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, qui non rivisitabile, il 20 ottobre 2015 COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME si sono avvicinati a COGNOME NOME e, insieme, lo hanno minacciato di morte;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in maniera analoga dai ricorrenti, presenta una evidente discrasia tra l’enunciazione, che denuncia l’inosservanza degli artt. 132 e 597 cod. proc. pen., e il successivo sviluppo che invece si appunta su: assenza di capacità intimidatoria della minaccia profferita, sul difetto dell’elemento di fatto integrante l’aggravante delle persone riunite e sulla mancata prova della presenza di COGNOME; considerato, pertanto, che tale discrasia rende, per ciò solo, il motivo inammissibile;
Considerato, comunque, che il medesimo secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e si fonda sulla prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito, senza peraltro riuscire a devolvere il vizio di travisamento della prova nei termini consentiti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024