Ricorso Inammissibile per Minaccia: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Un ricorso inammissibile per minaccia rappresenta uno degli esiti più comuni davanti alla Corte di Cassazione quando i motivi di appello si concentrano su aspetti fattuali già ampiamente discussi nei gradi di merito. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte respinga i tentativi di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio, ribadendo i confini del proprio sindacato. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato a tale decisione.
I Fatti del Caso: Dallo Scontro alla Minaccia con un Coltello
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. L’imputato era stato condannato per una serie di reati, tra cui lesioni personali pluriaggravate, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al porto d’armi, ma aveva confermato nel resto la condanna, rideterminando la pena.
Il punto centrale della questione, portato all’attenzione della Cassazione, riguardava la sussistenza del reato di minaccia. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, circa un’ora dopo una prima fase di scontro con la persona offesa, l’imputato aveva tentato di colpire quest’ultima con un coltello di grandi dimensioni. Questa condotta è stata considerata il fulcro del reato di minaccia aggravata.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile per minaccia
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla sussistenza del reato di minaccia. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa tesi, qualificando il ricorso come ‘manifestatamente infondato’ e ‘generico’.
I giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che ‘mere doglianze reiterative in punto di fatto’, ovvero la riproposizione delle stesse obiezioni già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. La Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare le prove e i fatti, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘immune da vizi logici’. I giudici di secondo grado avevano chiaramente spiegato, basandosi sulle testimonianze, come la condotta dell’imputato integrasse pienamente il reato di minaccia. Il tentativo di colpire la vittima con un coltello di grandi dimensioni è stato giudicato un atto intrinsecamente idoneo a intimidire e a incutere timore. La valutazione ha tenuto conto sia del comportamento pregresso dell’imputato, che aveva già avuto uno scontro con la vittima, sia dell’intensità del dolo, ovvero della chiara volontà di minacciare. Di conseguenza, non vi era alcuna omissione nella motivazione, ma una valutazione completa e coerente degli elementi probatori, non sindacabile in sede di legittimità.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale, l’inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Questo caso ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni delle sentenze di merito.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. L’imputato si è limitato a riproporre questioni di fatto già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quale specifica azione è stata considerata sufficiente per costituire il reato di minaccia?
Il tentativo di colpire la persona offesa con un coltello di grandi dimensioni, avvenuto circa un’ora dopo un primo scontro, è stato ritenuto un comportamento idoneo a intimidire la vittima e, di conseguenza, a integrare il reato di minaccia, considerati anche il comportamento pregresso e l’intensità del dolo dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14296 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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-Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 26 giugno 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Varese in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate (capo A); minaccia aggravate (capo B); porto di armi o oggetti atti ad offendere (art 4 comma secondo I. 18 Aprile 1975 n. 110 – capo C); minaccia semplice (capo D) dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di cui al capo C, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena, confermandola nel resto;
-Ritenuto che il solo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione in merito alla sussistenza del reato di minaccia– è manifestatamente infondato, nonché generico perché è costituito da mere doglianze reiterative in punto di fatto, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici ( pag. 4 laddove la Corte territoriale, attenendosi ai dati probatori ottenuti per via della testimonianza della persona offesa e dagli altri testi, ha evidenziato come dopo circa un’ora dalla fine della prima fase dello scontro con l’imputato, quest’ultimo ha tentato di colpire la persona offesa con un coltello di grande misura. Tale condotta, è stata ritenuta idonea ad intimorire la vittima ed integra il reato di minaccia sia per il comportamento pregresso dell’imputato, sia per l’intensità del dolo posta in essere dall’imputato).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024