Ricorso Inammissibile: Quando le Argomentazioni non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spaccato chiaro su quali siano i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e perché un ricorso inammissibile rappresenti un esito tutt’altro che raro. Il caso analizzato riguarda un cittadino condannato per minacce, che ha tentato di portare le sue ragioni fino all’ultimo grado di giudizio, vedendole però respinte per la loro evidente inconsistenza. Analizziamo insieme i passaggi di questa decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Minaccia al Ricorso in Cassazione
Tutto ha origine da un sinistro stradale, un evento purtroppo comune. A seguito dell’incidente, intervengono le forze dell’ordine. In questo contesto, un uomo, anziché collaborare, rivolge minacce di tipo oppositivo agli agenti. Questo comportamento gli costa una condanna, confermata anche in appello. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: una diversa interpretazione della natura delle minacce e la richiesta di applicazione delle attenuanti.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché entrambi i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati.
Primo Motivo: Argomentazioni Generiche e Inconferenti
Il ricorrente contestava la qualificazione della sua condotta come “minaccia di tipo oppositivo”. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che i Giudici di merito avevano già ampiamente motivato su questo punto. Il tentativo di riproporre le stesse doglianze, utilizzando argomenti definiti “generici e comunque inconferenti rispetto alla trama ricostruttiva”, non può trovare spazio in sede di legittimità. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge. Ripetere le stesse tesi senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Secondo Motivo: La Mancata Concessione delle Attenuanti
Il secondo punto del ricorso riguardava la richiesta di attenuanti, che i giudici di merito avevano negato. Anche in questo caso, la difesa del ricorrente è stata giudicata debole. La Cassazione ha sottolineato come le argomentazioni fossero “proposizioni astratte”, slegate dagli elementi concreti del caso. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti basandosi su due fattori chiave: la gravità della condotta e la pluralità dei precedenti penali a carico dell’imputato. Di fronte a una motivazione così specifica, argomentazioni generiche sulla clemenza non possono avere successo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nel concetto di “manifesta infondatezza”. Quando i motivi di ricorso non riescono a confrontarsi efficacemente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre tesi già vagliate o a formulare critiche astratte, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse, in sostanza, un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito. Per avere successo, un ricorso deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o difetti logici evidenti nella motivazione. Proporre argomenti generici o ripetitivi non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di fondare ogni impugnazione su solide basi giuridiche, in grado di dialogare criticamente con la decisione che si intende contestare, pena una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono generici, astratti, irrilevanti rispetto ai fatti accertati o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza evidenziare specifici vizi di legge.
I precedenti penali possono influenzare la concessione di attenuanti?
Sì, la Corte ha confermato che la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti era correttamente fondata, tra l’altro, sulla “pluralità dei precedenti” a carico del ricorrente, oltre che sulla gravità della sua condotta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTESARCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso nel ribadire doglianze già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato dato conto dai Giudici di merito della minaccia di tipo oppositivo, formulata dal ricorrente nei confronti degli operanti intervenuti dopo il sinistro stradale, profilo contestato con argomenti generici e comunque inconferenti rispetto alla trama ricostruttiva;
Ritenuto che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, indulgendo in proposizioni astratte, che non si misurano con gli elementi posti dalla Corte a fondamento dell’esclusione delle invocate attenuanti, fra l’altro la gravità della condotta e la pluralità dei precedenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore