Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Minaccia
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di minaccia, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la decisione dei giudici di merito. Questa pronuncia offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità, sulla valutazione della particolare tenuità del fatto e sulla concessione dei benefici di legge come la sospensione condizionale della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) emessa nei confronti di un individuo per fatti avvenuti nell’isola di Ustica. La condanna, inizialmente pronunciata dal tribunale di primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali:
- Errata valutazione delle prove: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero violato la legge non valutando correttamente le prove, in particolare le testimonianze raccolte. Si chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa lettura dei fatti e delle dichiarazioni.
- Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di lieve entità. Inoltre, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- Diniego della sospensione condizionale della pena: L’ultimo motivo di ricorso riguardava il rifiuto da parte della Corte d’Appello di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici supremi.
### Il Ruolo della Cassazione e la Valutazione delle Prove
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e logico la colpevolezza dell’imputato, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e confermate da altri testimoni. La richiesta dell’imputato era, di fatto, un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti, non consentito in sede di legittimità.
### La Particolare Tenuità del Fatto e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato respinto. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Cassazione ha ricordato che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, incluse le modalità della condotta. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso questo beneficio, ritenendo che le modalità con cui era stata proferita la minaccia non potessero essere considerate ‘tenui’. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato legittimo, poiché i giudici di merito avevano adeguatamente considerato gli elementi rilevanti per la decisione.
### I Precedenti Penali e la Sospensione Condizionale della Pena
Infine, la Corte ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena. La motivazione è stata netta e basata su un dato oggettivo: l’imputato aveva già tre condanne a suo carico. L’art. 164 del codice penale stabilisce chiaramente che la presenza di precedenti condanne può essere ostativa alla concessione di tale beneficio. La decisione della Corte d’Appello era, quindi, pienamente conforme alla legge.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del giudizio di legittimità, sottolineando come non possa trasformarsi in una rivalutazione dei fatti. Inoltre, evidenzia come la valutazione per la concessione di benefici, come la non punibilità per tenuità del fatto o la sospensione della pena, debba tenere conto di tutti gli elementi concreti del caso, incluse le modalità della condotta e la storia penale dell’imputato.
Perché il ricorso che chiedeva una nuova valutazione delle testimonianze è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile perché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare le prove o i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, che in questo caso è stata ritenuta adeguata.
Su quali basi è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata negata perché, secondo la valutazione dei giudici di merito confermata dalla Cassazione, le modalità concrete della minaccia proferita non permettevano di considerare l’offesa come ‘particolarmente tenue’. La gravità della condotta ha prevalso sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato a causa dei precedenti penali dell’imputato. La Corte ha rilevato la presenza di tre condanne precedenti che, ai sensi dell’art. 164 del codice penale, erano ostative alla concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14198 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. (fatti commessi in Ustica il 28 agosto 2016);
-
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen. e 612 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità (ad esempio le dichiarazioni rese dai componenti dell’equipaggio navale e degli addetti ai servizi tecnici del porto di Ustica), siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i, di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che perciò non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 – 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato congruamente in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state, peraltro, confermate da altre persone informate dei fatti);
- che il secondo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della caus di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sull tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che l’offesa arrecata potesse essere ritenuta tenue, tenuto conto delle modalità della minaccia proferita nei confronti della persona offesa);
- che l’ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 5 – 6 della sentenza impugnata);
- che il terzo motivo, che censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale motivato la decisione assunta al riguardo richiamando le tre condanne già riportate dall’imputato che,
in quanto tali dunque, risultavano ostative ex art. 164, comma 1, cod. pen, alla concessione del beneficio richiesto;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente